Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8′ decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 7 novembre 2022 la Corte di appello di Brescia, ha confermato la pronuncia emessa il giorno 13 dicembre 2021 dal Tribunale di Brescia – per quel che qui rileva, appellata da NOME COGNOME – che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato, perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. Pen.).
2.1. Con il primo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. – è stata denunciata l’omessa applicazione dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. in ragione della nullità della sentenza di primo grado, per la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato (già detenuto al momento della prima udienza innanzi al Tribunale e cui il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato mediante lettera raccomandata presso il suo domicilio); la Corte territoriale, nonostante avesse contezza dello stato di detenzione del COGNOME Bortazzi, avrebbe erroneamente disatteso la prospettazione difensiva sulla scorta della notificazione all’imputato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (che, tuttavia, non sarebbe stata sufficiente a consentire all’imputato la conoscenza del processo e non anche del procedimento), nonché negando che sia stato documentato stato detentivo del ricorrente dall’aprile 2020 (che invece è stato provato).
2.2. Con il secondo motivo si è prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ), deducendo che in forza della novella posta dal d. Igs. 150/2022, da applicarsi in quanto norma penale più favorevole, il reato in imputazione è divenuto procedibile a querela, che nella specie difetterebbe.
2.3. Con il terzo motivo – a mente dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen – si è rappresentata l’erronea applicazione della legge penale e processuale con riguardo agli strumenti utilizzati per effettuare il riconoscimento dell’imputato, da cui discenderebbe una motivazione illogica e non adeguata sulla ritenuta colpevolezza dello stesso, per mancanza di altri elementi a carico.
2.4. Con il quarto motivo sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – si è censurata la sentenza impugnata in ragione della mancata riqualificazione del reato in furto minore ex art. 626, comma 1, n. 2), cod pen.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Il regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione è mutato in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 successivamente alla pronuncia impugnata: difatti, a mente dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)». E nella specie in effetti difetta la quere (constando che la persona offesa NOME COGNOME ha sporto denunucia il 28 aprile 2017).
Con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, c:omma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non deve essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere proseguita in mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso il 28/11/2023.