Furto e Querela: Indispensabile per Auto Parcheggiate su Via Pubblica
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 4646 del 2024, introduce un chiarimento fondamentale in materia di furto e querela, specialmente per i casi riguardanti beni esposti alla pubblica fede, come le automobili parcheggiate in strada. A seguito della Riforma Cartabia, la Suprema Corte ha stabilito che, anche in presenza dell’aggravante della pubblica fede, l’azione penale non può procedere senza una formale querela da parte della persona offesa. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale a carico di un individuo, inizialmente giudicato per ricettazione e successivamente condannato in appello per furto aggravato di un’autovettura. La Corte d’Appello di Milano aveva riqualificato il reato, riconoscendo le aggravanti della violenza sulle cose (forzatura della serratura e sostituzione di componenti meccaniche) e dell’esposizione del veicolo alla pubblica fede, poiché era parcheggiato sulla pubblica via.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione di natura procedurale: la mancanza della condizione di procedibilità, ovvero la querela.
L’impatto della Riforma Cartabia sul furto e la querela
Il cuore della questione risiede nelle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Questa riforma ha cambiato il regime di procedibilità per il delitto di furto, come disciplinato dall’art. 624 del codice penale. La nuova normativa stabilisce che, di regola, il furto è punibile a querela della persona offesa.
La legge prevede delle eccezioni, consentendo la procedibilità d’ufficio in presenza di determinate circostanze aggravanti. Tuttavia, la Cassazione ha posto l’accento sulla specifica formulazione della norma, la quale, pur prevedendo la procedibilità d’ufficio per l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 (aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede), introduce una contro-eccezione. La norma stessa infatti recita: “salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede“.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno evidenziato che, nel fascicolo processuale, era presente unicamente una denuncia sporta dalla persona offesa, e non una querela. La denuncia è un mero atto di notizia di reato, mentre la querela contiene anche la manifestazione di volontà della vittima di perseguire penalmente l’autore del fatto.
Sulla base della nuova formulazione dell’art. 624, comma 3, c.p., la Corte ha interpretato la norma nel senso che il legislatore ha volutamente escluso la procedibilità d’ufficio per il furto di cose esposte alla pubblica fede. Di conseguenza, anche per il furto di un’auto lasciata in sosta sulla pubblica via è ora necessaria una formale querela.
Poiché tale querela mancava, l’azione penale non poteva essere iniziata né proseguita. La Corte ha quindi dovuto applicare l’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità dell’azione penale quando ne mancano le condizioni.
Le conclusioni
La sentenza è stata annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento. Questa decisione ha un’importante implicazione pratica: per i furti di veicoli o altri beni lasciati in luoghi pubblici, le vittime devono assicurarsi di sporgere non una semplice denuncia, ma una querela formale, manifestando esplicitamente la volontà di vedere punito il colpevole. In assenza di tale atto, le autorità non potranno procedere d’ufficio, e il responsabile del furto potrebbe rimanere impunito per un vizio puramente procedurale. Si tratta di un cambiamento significativo che cittadini e operatori del diritto devono conoscere per garantire la tutela dei propri diritti.
 
Dopo la Riforma Cartabia, è sempre necessaria la querela per il furto di un’auto parcheggiata in strada?
Sì, secondo questa sentenza, il furto di un bene esposto alla pubblica fede, come un’auto in sosta su una via pubblica, rientra nei casi in cui è richiesta la querela della persona offesa per poter procedere penalmente.
Qual è la differenza tra denuncia e querela in questo contesto?
La denuncia è la semplice segnalazione di un reato alle autorità. La querela, invece, è un atto formale con cui la vittima non solo segnala il reato, ma esprime anche la sua volontà che il colpevole venga perseguito penalmente. In questo caso, la sola denuncia non era sufficiente.
Perché la sentenza è stata annullata ‘senza rinvio’?
L’annullamento è ‘senza rinvio’ perché la Corte ha riscontrato un difetto insuperabile: la mancanza di una condizione di procedibilità (la querela). Poiché questa condizione non può essere sanata a posteriori, non è possibile un nuovo processo e il procedimento si chiude definitivamente.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7   Num. 4646  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 27 gennaio 2022 del Tribunale di Monza, ha qualificato sub specie degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri. il fatto contestato all’imputato ex art. 648 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima decisione.
 Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il difetto della condizione procedibilità, constando che la persona offesa abbia sporto soltanto denuncia.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
La Corte territoriale ha attribuito all’imputato la responsabilità per il furto dell’autov meglio specificato in imputazione, aggravato – oltre che ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (in ragione della forzatura della serratura e della sostituzione della centralina e motorino di avviamento della vettura) – ai sensi dell’art. 625, comma i, n. 7, cod. pen. perch commesso cosa esposta alla pubblica fede (in particolare poiché l’automezzo era parcheggiato sulla pubblica via).
E deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazion mutato in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 624, comm cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero s ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia comme su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difet:to della querela, c effetti non consta in atti; con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di c all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita. 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita in difetto di querela.
Così deciso il 18/01/2024.