Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato, minaccia aggravata e lesioni; vista la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, in vista dell’udienza, con cui si ribadiscono ed ulteriormente precisano i motivi di ricorso;
letta anche la memoria di parte civile e le conclusioni con nota spese;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine agli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si basa sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, d conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975-01);
3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione e la correlata violazione di norme processuali in ordine, in primo luogo, alla procedura seguita, durante la fase delle indagini, per l’individuazione dell’autore del reato, in secondo luogo, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di furto e, infine, ai criteri seguiti nella commisurazione delle statuizioni civili, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
4.Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in riferimento al delitto di furto è manifestamente
infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
5.Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa e l’illogicità e contraddittori della motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da viz logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, particolare, pag. 7);
Considerato, infine, che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale ricorrente lamenta la violazione di legge e l’illogicità della motivazione con riferiment alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della particolare tenuità del fatto non è consentito dalla legge in sede di legittimità e è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata)
7.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna, altresì, il ricorrente, alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento, nella misura congrua, a giudizio della Corte, pari a 2,800 euro, oltre accessori di legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 2.800, oltre accessori di legge.
Così deciso il 07 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
COGNOME
NOME COGNOME
no