Furto d’uso: Quando il Ricorso è Generico e Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sulla differenza tra furto aggravato e furto d’uso, e soprattutto sui requisiti di ammissibilità di un ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione, poiché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non sufficientemente critici nei confronti della sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Processo: Dal Furto Aggravato al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto di un’autovettura, aggravato ai sensi dell’articolo 625, comma 1, n. 7 del Codice Penale. L’imputato, ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, contestando la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila.
La difesa ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. Erronea qualificazione giuridica: Si sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie più lieve del furto d’uso e non in quella del furto aggravato.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava una contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza di secondo grado.
3. Omessa valutazione delle prove: Si contestava una mancata motivazione riguardo alla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti.
La Decisione della Corte di Cassazione sul furto d’uso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati integralmente, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione precisa della struttura e del contenuto delle doglianze presentate dalla difesa.
La Motivazione Congrua e Adeguata
In merito al primo punto, ovvero la richiesta di riqualificare il reato come furto d’uso, la Corte ha stabilito che sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione “congrua e adeguata”. Secondo gli Ermellini, la giustificazione espressa nella sentenza impugnata era “esente da vizi logici e fondata su criteri in diritto ineccepibili”. In altre parole, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo corretto e logico perché il fatto non potesse essere considerato un semplice uso momentaneo del veicolo, ma un vero e proprio furto aggravato.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Per quanto riguarda gli altri due motivi, relativi alla presunta illogicità della motivazione e alla valutazione delle prove, la Cassazione li ha definiti “manifestamente infondati”. La critica principale mossa al ricorso è la sua genericità. La difesa, secondo la Corte, non ha instaurato un vero e proprio confronto critico con la decisione impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza attaccare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche su cui si fondava la sentenza della Corte d’Appello.
le motivazioni
La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica delle ragioni della decisione che si intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In assenza di questo confronto critico, i motivi di ricorso vengono considerati generici e, di conseguenza, inammissibili.
La decisione evidenzia un principio fondamentale del processo penale: la motivazione delle sentenze di merito, se logica, coerente e giuridicamente corretta, non è sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si rivalutano le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce che per avere successo in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione dei giudici di merito. È indispensabile strutturare un ricorso che critichi in modo specifico e argomentato la sentenza impugnata, dimostrando l’esistenza di vizi concreti. In mancanza, come nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione importante sull’onere di specificità che grava sulla parte che decide di impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. La difesa non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre le proprie tesi senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha rigettato la richiesta di qualificare il reato come furto d’uso?
La Corte ha rigettato la richiesta perché ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione congrua, adeguata, esente da vizi logici e giuridicamente ineccepibile per escludere la fattispecie del furto d’uso e confermare quella di furto aggravato.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIULIANOVA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto di una vettura aggravato ai sensi de 625, comma 1, n. 7 cod. pen., come contestato al capi a) della rubrica.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Er qualificazione giuridica del fatto il quale avrebbe dovuto essere sussunto sot fattispecie del furto d’uso; 2. Mancanza contraddittorietà o manifesta illo della motivazione; 3. Mancanza di motivazione con riguardo alla valutazion delle prove complessivamente considerate.
Considerato, quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fat che la Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una congru adeguata motivazione circa la ricorrenza della fattispecie contestata, esprime una giustificazione esente da vizi logici e fondata su criteri in diritto inecce considerato, quanto alle ulteriori doglianze, che i motivi proposti manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisi impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni post fondamento del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiti eiite