Furto d’uso: perché abbandonare la refurtiva non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla differenza tra l’abbandono di un bene rubato e la sua restituzione ai fini della configurabilità del reato di furto d’uso. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, ribadendo che per beneficiare della fattispecie meno grave non è sufficiente abbandonare la refurtiva, ma è necessaria una condotta attiva volta a restituirla al legittimo proprietario.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per tre episodi di furto monoaggravato, con l’ulteriore aggravante della recidiva. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due motivi.
In primo luogo, si chiedeva la riqualificazione di uno dei reati nella fattispecie più lieve di furto d’uso, prevista dall’articolo 626 del codice penale. In secondo luogo, si contestava l’applicazione di una specifica circostanza aggravante per un altro degli episodi contestati.
L’analisi della Corte di Cassazione sul concetto di furto d’uso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e, di conseguenza, inammissibili.
Il Primo Motivo: la mancata riqualificazione in furto d’uso
La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato un furto d’uso, ovvero un furto commesso al solo scopo di usare temporaneamente il bene, con l’intenzione di restituirlo subito dopo. Tuttavia, la Cassazione ha qualificato questo motivo come “indeducibile”. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato un fatto decisivo: il bene sottratto non era stato spontaneamente restituito al proprietario, ma era stato semplicemente abbandonato. Secondo i giudici, l’abbandono non integra il requisito della restituzione richiesto dalla norma. Il ricorso in Cassazione non ha aggiunto alcuna critica argomentata a questa precisa e logica motivazione, risultando quindi privo di specificità e meramente apparente.
Il Secondo Motivo: l’aspecificità della contestazione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’errata applicazione di una circostanza aggravante, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito “del tutto aspecifico”, in quanto il ricorrente non era stato nemmeno in grado di individuare correttamente la circostanza aggravante che intendeva contestare. Inoltre, il motivo si basava su una ricostruzione dei fatti personale e alternativa a quella accertata dai giudici di merito, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, che è limitato alla sola violazione di legge e ai vizi di motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati sia di diritto sostanziale che processuale. Dal punto di vista processuale, un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di tale specificità, il ricorso è considerato inammissibile. Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la fattispecie del furto d’uso richiede un elemento soggettivo (l’intenzione di restituire) e uno oggettivo (l’effettiva e immediata restituzione). L’abbandono del bene è una condotta passiva e incerta, che non garantisce il recupero da parte del proprietario e non dimostra la volontà di restituire richiesta dalla norma.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la distinzione tra furto comune e furto d’uso è netta e si basa su presupposti rigorosi. Per un’efficace difesa, non è sufficiente affermare di aver avuto l’intenzione di usare temporaneamente il bene; è cruciale dimostrare di aver compiuto un’azione concreta e volontaria finalizzata alla sua immediata restituzione. L’abbandono non è sufficiente. A livello processuale, l’insegnamento è altrettanto chiaro: un ricorso in Cassazione deve essere un atto di critica argomentata e non una sterile ripetizione di tesi già sconfessate, pena una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Qual è la differenza tra abbandonare un bene rubato e restituirlo, ai fini del reato di furto d’uso?
Secondo la Corte di Cassazione, per configurare il reato di furto d’uso è necessaria una restituzione spontanea e diretta al proprietario. Il semplice abbandono del bene in un luogo qualsiasi non è sufficiente, perché non garantisce che il proprietario possa recuperarlo e non dimostra la volontà di restituire richiesta dalla norma.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripete argomenti già discussi?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza formulare una critica specifica e motivata contro la decisione impugnata. Il ricorso deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella sentenza, non semplicemente riproporre una tesi difensiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ quando è generico e vago, non individua con precisione la norma che si assume violata o la parte della motivazione che si contesta. In questo caso, il ricorrente non aveva nemmeno identificato correttamente la circostanza aggravante che intendeva contestare, rendendo il suo motivo non esaminabile nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) di furto monoaggravato con recidiva reiterata specifi i nfraqu inq uen na le;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata riqualificazione dei reati ascritti nella fattispecie meno grave di furto d all’art. 626 cod.pen. – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (la Corte di appello ha correttamente escluso il furto d’uso, sulla scorta del fatto che il trafugato non è stato spontaneamente restituito all’avente dirido, ma è stato solo abbandonato, osservazioni cui nulla oppone il ricorso);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg quanto all’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen rispetto al capo di imputazione sub 3) – è del tutto aspecifico, in quanto il ricorrente individua neanche correttamente la circostanza aggravante cui si oppone e, comunque, fonda su una propria ricostruzione in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.