Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo I rigetto del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME, del foro di SANTA NOME CAPUA VETERE, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME NOME reato di furto di parte dell’incasso del caseificio presso il quale prestava attività di lav dipendente, sottraendolo ai legittimi proprietari, mediante sottrazioni giornaliere d corrispettivi delle vendite e, con il riconoscimento delle circ:ostanze attenuant generiche riconosciute equivalenti rispetto alla circostanza aggravante dell’abuso del rapporto di prestazione di opera, l’aveva condannata alla pena di mesi nove di reclusione.
In via preliminare rigettava le doglianze di ordine processuale relative alla legittimità, tempestività ed interesse ad agire della parte civile sollevate dall’imputa nei motivi di impugnazione, rilevando che la dichiarazione depositata dal procuratore speciale della parte civile, pure inidonea quale costituzione fuori udienza in ragione della omessa notifica alle altre parti, era adeguata a fungere da c:ostituzione di parte civile in udienza, ricorrendone tutti i requisiti di l’orma e di sostanza di cui all’a cod.proc.pen. Escludeva ancora che il verbale di conciliazione dinanzi agli organi sindacali di conciliazione con il quale il datore di lavoro e la COGNOME avevano risolto, anche mediante transazioni, i propri rapporti di dare ed avere connessi al rapporto di lavoro, determinasse la estinzione delle obbligazioni relative alle sottrazioni per cui procedimento, atteso che delle stesse il datore di lavoro aveva avuto contezza soltanto in epoca successiva all’accordo conciliativo.
2.1 Quanto ai profili di responsabilità evidenziava che le sottrazioni di denaro erano pacificamente rappresentate dalle registrazioni delle videoriprese acquisite agli atti e che la gravità delle condotte, protrattesi per un periodo non limitato e dell’offesa a patrimonio, escludevano la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, la quale ha articolato sei motivi di ricorso.
3.1 Con il primo assume violazione di legge in relazione all’art.78 cod.proc.pen. per non essere stata la dichiarazione di costituzione di parte civile, presentata fuor udienza, notificata all’odierna imputata, con conseguente inammissibilità della stessa e vizio processuale per mancata esclusione della parte civile, in quanto la dichiarazione era stata meramente richiamata ma non sostituita da una formale rinnovazione della costituzione.
3.2 Con un secondo motivo di ricorso assume violazione di legge processuale in relazione all’art.79 cod.proc.pen. in quanto la rinnovata costituzione era intervenuta dopo il compimento degli atti preliminari di cui all’art.491 cod.proc.pen.
3.3 Con una terza articolazione assume l’inammissibilità della costituzione della parte civile per difetto del requisito della legittimazione ad agire in ragio dell’intervenuto effetto estintivo determinato dal verbale di conciliazione del 10 Luglio 2017 dinanzi agli organismi sindacali di rappresentanza, allorquando le parti avevano rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa che poteva derivare dal rapporto di lavoro, effetto estintivo che si era esteso anche ad eventuali obbligazioni risarcitorie, attes che la condotta sottrattiva da parte della BERTOKIE era stata accertata nelle giornate immediatamente precedenti quella di intervenuta definizione del rapporto di lavoro.
3.4 Con una quarta articolazione lamenta difetto di motivazione per omessa valutazione della circostanza, emersa negli atti processuali, del ripianamento degli ammanchi di cassa al termine della giornata da parte delle dipendenti del caseificio
3.5 Con una quinta articolazione la ricorrente lamenta il vizio motivazionale concernente il mancato riconoscimento delle circ:ostanze attenuanti generiche nella massima estensione, anche con giudizio di prevalenza sulla aggravante ritenuta, tenuto conto del corretto comportamento processuale, poiché la ricorrente aveva svolto un’offerta risarcitoria del tutto congrua anche in considerazione della impossibilità di risalire con certezza al complessivo ammontare degli importi sottratti.
3.6 Con un’ultima articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., in particolare per non essere stato valorizzato, in ossequio alla novella normativa della riforma Cartabia, il comportamento dell’imputata successivo alla commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, anche con riferimento alle doglianze di rilievo preliminare e processuale, risulta coerente con le risultanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
2.11 primo motivo di ricorso è reiterativo di doglianze già disattese nel giudizio di appello in quanto il giudice distrettuale ha riconosciuto che la costituzione di parte civile intervenuta prima del giudizio era irrituale in quanto non notificata all’imputat Sotto questo profilo pertanto manca l’interesse della ricorrente a dolersi di tale irritualità, atteso che il giudice distrettuale ha affermato che la costituzione di pa civile, così proposta, era improduttiva di effetti.
Nondimeno ha anche affermato che alla udienza di comparizione delle parti era presente il procuratore speciale della parte civile e, sorta questione sul punto, ha ritenuto di “convertire” la costituzione di parte civile intervenuta fuori udienza, costituzione di parte civile in udienza. Il secondo motivo di ricorso è pertant manifestamente infondato in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale afferma che la qualità di parte civile viene assunta ne processo fin dal momento della costituzione, vale a dire dal deposito della dichiarazione in udienza, ovvero con la sua notificazione alle altre arti, ai sens dell’art.78 cod.proc.pen., senza necessità di un formale provvedimento di ammissione, sia pure implicito del giudice (sez. 5, n.474 del 25/06/2014, Casamassinna, Rv.263221; sez.3, n.15768 del 18/02/2020, 0., Rv.280264-02). GLYPH Poiché la costituzione di parte civile, ex art.79 cod.proc.per. può avvenire fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all’art.484 cod.proc.pen. e, dunque, sino a quando non sia stato dato inizio al dibattimento, nessuna tardività si è realizzata nel caso i specie, laddove il Tribunale si è limitato a una mera ricognizione, in limine litis, del legittimità di una costituzione intervenuta in udienza ai sensi dell’art.79 cod.proc.pen.
Manifestamente infondata è anche la terza doglianza concernente il difetto di legittimazione all’esercizio dell’azione civile in presenza di pretesa rísarcitoria g soddisfatta in sede conciliativa. Invero il verbale di conciliazione intercorso innanzi ag organismi sindacali afferisce esclusivamente alla definizione tra le parti delle questioni concernenti il rapporto di lavoro e, come correttamente osservato dal giudice distrettuale, in assenza di un adeguato confronto del motivo di ricorso, non preclude il diritto di azionare il giudizio risarcitorio in relazione alle pretese, peraltro in ne modo indicate nel negozio transattivo, non espressamente collegate all’oggetto del rapporto di lavoro, ma emerse, nella loro oggettiva consistenza,, soltanto in epoca successiva alla sottoscrizione della conciliazione.
Il quarto motivo di ricorso, che attiene ai profili motivazionali relat all’affermazione di responsabilità della COGNOME, risulta generico ed argomentato in fatto, privo di confronto con la doppia pronuncia conforme di responsabilità dell’imputata e rivolto a sollecitare una improponibile valutazione alternativa degli elementi di prova, univocamente apprezzati da entrambi i giudici di merito.
Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto attiene al giudizio di comparazione di circostanze di segno opposto che costituisce esercizio discrezionale del giudice di merito, giudizio che è stato esercitato con motivazione sorretta da adeguato e coerente sviluppo logico giuridico, il quale non si presta pertanto a un nuovo sindacato in questa sede.
Il sesto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, laddove il diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. si fonda su un giudizio di gravità della condotta e dell’offesa del tutto resistente alla condotta tenuta
dall’imputata in epoca susseguente al fatto reato. Invero i giudici di merito hanno stigmatizzato la non tenuità di un’azione protrattasi per un lungo arco temporale, realizzata con modalità fraudolente e decettive (omettendo di emettere gli scontrini e con abuso del rapporto di lavoro dipendente) e che ha provocato alla persona offesa un danno rilevante, costituito da centinaia di euro al giorno moltiplicato per un arco temporale non modesto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente