Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13292 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 15/04/1971
NOME nato a GIULIANOVA il 10/03/1974
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore del ricorrente COGNOME, Avv. NOME COGNOME (le ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Oggetto di ricorso è il provvedimento del 30 maggio 2024, con chlu la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna resa in prhmo grado nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il concorso nei reEit di cui capi a) e b), ed e) relativi a distinti episodi di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., aventi a oggetto la sottra.!ione di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto, stoccato in contenitori posti su éree pubbliche dei Comuni di Ascoli Piceno e Monteprandone.
Secondo l’editto accusatorio, COGNOME e COGNOME – rispettivam erte, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE e titolare della medesima società appropriandosi di tali rifiuti di valore economico non irrisorio, creavano un danno alle società affidatarie del servizio gestione rifiuti dei comuni interessati.
La sentenza di primo grado è stata invece riformata in senso assolutori Der insussistenza del fatto con riguardo all’imputazione di furto di cui ai capi d) e c), limitatamente all’episodio di Caselle di Maltignano. Di conseguenza, si è rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imput3ti, per il tramite dei rispettivi difensori, con due distinti atti, affidando le pflpr censure ai motivi di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. ex!. proc. pen.
3 Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
3.1 Il primo motivo eccepisce vizio di motivazione e travisamento di p -ova, per avere la Corte d’appello fatto prevalere la prova testimoniale su c iuiflla scientifica offerta dalla parte imputata, e ciò perché, secondo la Ccrte territoriale, le dichiarazioni del teste COGNOME agente di polizia giudiziaria che si era occupato delle indagini e aveva quindi effettuato verifiche direttanner te costituirebbero un parametro più attendibile rispetto alla relazione prodotta dalla difesa, basata su simulazioni ex post effettuate dall’agenzia investigativa. Lo snodo centrale della prova in questione attiene al tempo necessario )er completare l’operazione di prelievo abusivo dell’olio che, secondo il tesi:e di polizia giudiziaria era all’incirca un minuto e mezzo e, secondo il consulente di parte, era pari a circa 9-12 minuti, ossia richiedeva un tempo superiore a qui:llo di sosta registrato dal sistema gps.
Secondo la difesa, la Corte d’appello, nell’accordare acriticarr ente prevalenza a quanto riferito dal teste, ha trascurato di considerare che L) le indagini condotte dal teste di polizia giudiziaria sono state svolte a distan.N1 di
anni dai fatti imputati e 2) ogni valutazione espressa dal teste è stata sempre riferita, per analogia, a operazioni analoghe e non direttamente alle condotte asseritamente poste in essere dagli imputati. Con argomentazioni semplicist=he e illogiche, la Corte ha così ritenuto di confermare le condanne per tutti gli episodi di furto nei quali il tempo di sosta è stato superiore a un minuto e trenta secondi, senza valutare, di volta in volta, altri fattori che hanno caratterizzato le singole condotte ascritte, quali il diverso quantitativo di olio sottratto e il tipo di macchinario utilizzato per l’aspirazione del rifiuto.
3.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivaziime in relazione al ritenuto concorso dell’imputato nei reati ascritti; la :2:-te distrettuale non ha chiarito la natura del concorso, morale o mater ale dell’imputato, mancando di puntualizzare se il suo ruolo sia stato quello di fornire un supporto materiale all’azione del coimputato ovvero quello di ideare l’attività illecita.
La motivazione è illogica, essendosi i giudici d’appello limitati a sostenere che il ricorrente, in quanto titolare dell’azienda, avrebbe tratto un vantaggio dall’azione del coimputato in base al principio del cui prodest, senza tutti: , via spiegare quale sarebbe stato il vantaggio dell’altro ricorrente, l’COGNOME, ct e in quanto dipendente del Benincaso, avrebbe agito senza trarre alcun profittp. Le soste registrate dal sistema gps suggerivano spiegazioni ulteriori rispeito a quelle ravvisate dalla Corte: ad esempio, che, durante le soste registrata! dal sistema gps, l’Ansidei abbia trasferito ad altri soggetti l’olio sottratto. Che i rifiut sottratti confluissero in azienda è una mera ipotesi investigativa non confutata da riscontri fattuali. Si ritiene perciò violato l’art. 192, comma 2, cod. proc. pei.
3.3 Col terzo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazioni in relazione all’art. 192 del codice di rito e alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., posto che dal compendio probatorio non è emerso 31i:un riscontro, ad esempio fotografico, circa la presenza di lucchetti che sarebbero stati divelti dal coimputato. Tutte le testimonianze a tal proposito valorizzate dai giudici di merito hanno riguardo a fatti diversi da quelli oggetto delle impuU zioni del caso di specie. La Corte ha stravolto il valore delle testimonianze, valutandole come prove dirette, pur in assenza di ulteriori riscontri o n iizi precisi a supporto delle stesse. La fondatezza della doglianza implica, a p:irere della difesa, l’intervenuto decorso del termine di prescrizione degli ascritti reati
4. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
4.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motiva done in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della destinazione della res sottratta al pubblico servizio. Osserva la difesa che il servizio di racco In e
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi -nel caso di specie, oli di fritti..ra era affidato a società private. Dagli atti dell’istruttoria dibattimentale non risulta l’esistenza di contratti tra i comuni di riferimento e le società di raccolta dei rifiuti, sicché non è stato provato che la funzione svolta dalle società privab:: di raccolta costituisse esercizio di un pubblico servizio. Ora, la pubblica utilil:à, di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., si realizza solo quando l res viene collocata in area pubblica per necessità, requisito che non ricorre nel caso di specie, posto che i raccoglitori di rifiuti (le cd. campane) si trovavano su luogo pubblico non per necessità, ma per comodità. La ritenuta aggravante dilla destinazione della res a pubblico servizio deve considerarsi, dunque, illegittimamente ritenuta, con la duplice conseguenza che l’azione penale era improcedibile per carenza di querela e che il reato è ormai prescritto.
4.2 Il secondo motivo si sovrappone al terzo motivo del ricorso preced2rte. Anche in tal caso, si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, posto ci -1E la circostanza aggravante della violenza sulle cose sarebbe stata illegittimamente ritenuta.
4.3 Col terzo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazionE alla valutazione del compendio probatorio. La motivazione dell’impugnata sentenza è basata su congetture e presunzioni vagamente indiziarie: la commissione , dei furti ascritti, osserva la difesa, è incompatibile con i brevissimi tempi di sesta registrati dal sistema gps. Non è stato inoltre provata l’effettiva esisten:uil di rifiuti nelle campane deputate alla raccolta degli oli. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, le dichiarazioni rese dall’agente COGNOME sono insufficienti a corroborare il compendio indiziario, posto che il teste non ha illustrato le manovre e il tempo necessari ad aprire le campane, rompendo i lucchetti, e aspirare il vischioso rifiuto. La consulenza resa dalla parte è stata disattesa dalla Corte senza adeguati motivi. In definitiva, la condanna dell’imputato è stata pronunciata in violazione del canone ermeneutico dell btre ogni ragionevole dubbio.
5. All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso.
Considerato in diritto
I primi due motivi del ricorso COGNOME e il terzo motivo del ricorso COGNOME, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sqno nel loro complesso, infondati, pur presentando tratti di inammissibilità in alci me censure.
In particolare, il primo motivo del ricorso COGNOME e il terzo motivo del ricorso COGNOME investono alcuni degli snodi argomentativi che hanno consu ito ai giudici di merito di attribuire all’COGNOME la condotta di abusivo prelevarne -ito degli oli e, nella sostanza, insistono nel maggior grado di credibilità della valutazione del consulente rispetto a quanto riferito dal teste COGNOME senza, tuttavia, riuscire ad incrinare la tenuta logica delle conclusioni raggiunte, fondata sulla diretta osservazione, da parte dell’operante, delle caratteristiche dei beni coinvolti e degli strumenti adoperati, unitamente ai dati annotati sull’agenda dello stesso COGNOME. D’altra parte, che l’attività di sosta registrata con riga -do al veicolo condotto da quest’ultimo non possa essere spiegata con l’attività di monitoraggio della concorrenza è stato illustrato dalla sentenza impugnata in termini che non trovano alcuna razionale confutazione, posto che non si intende che cosa si potesse osservare dall’esterno di contenitori chiusi con lucchetti (er quanto si dirà infra, sub 2).
A ciò deve aggiungersi (con ciò giungendosi al secondo motivo del ri ,:NOME COGNOME) che non sono state registrate soste intermedie del veicolo ste3so prima del ritorno presso la sede, con la conseguenza che, del pari razionalm:Tte, la Corte territoriale ha escluso un’attività di sottrazione personale dell’Arsidei priva di correlazione con l’interesse del titolare, che ha giustificato l’attribu.inne concorsuale della sottrazione allo stesso, sulla base del criterio del cui procks! (a proposito del quale, v., di recente, Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, tv. 286792 – 03).
Proprio il concreto interesse all’utilizzo degli oli da parte del Benincaso spiega, anche al netto di ulteriori condotte illecite delle quali pure la sentenza impugnata discorre, l’imputazione anche a lui della condotta, potendo – pr)prio dall’utilizzo dei beni del primo e dal fatto che il materiale asportato ve -ri ;se condotto presso la sua azienda – trarsi la logica conclusione che il Benir caso avesse fatto sorgere il proposito criminoso, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui (per il principio generale, v. Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 – 01).
Né ha pregio il dubbio su quale fosse l’interesse dell’COGNOME, consideri:lo, per un verso, che, nel suo caso, l’attribuzione della condotta riposa su :ati oggettivi inequivoci che rendono superfluo interrogarsi sulle motivaziDni individuali e, per altro verso, che il rapporto di dipendenza spiega in termin non illogici la scelta di assecondare le determinazioni datoriali.
Il terzo motivo del ricorso COGNOME e il secondo motivo del ricci -so COGNOME, sostanzialmente sovrapponibili nella loro portata, sono inammissibili )er assenza di specificità e manifesta infondatezza.
In particolare, la ricostruzione in fatto dell’esistenza di lucchetti a garEir zia dei contenitori contenenti gli oli sottratti, e della loro rottura al fine di operace prelevamenti, è stata saldamente ancorata dalla Corte territoriale, in termir i :he non esibiscono alcuna illogicità, alle dichiarazioni dei testi COGNOME COGNOME e COGNOME.
Ciò posto, come ribadito in motivazione, fra l’altro, da Sez. 5, n. 46863 del 11/11/2022, P., Rv. 283957 – 01, l’aggravante della violenza sulle cose sussiste sia nel caso in cui l’energia fisica sia rivolta dal soggetto agente direttamente sulla “res” oggetto di impossessamento, sia nel caso in cui sia rivolta verEK lo strumento materiale posto a sua protezione, sempre che sia stata prodotti iina qualche conseguenza, per effetto della loro rottura, del loro guasto, del bro danneggiamento, della loro trasformazione o del mutamento di destina?ione (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705; conf. Sez. 5, n. 117211 del 29/11/2019- dep. 09/04/2020, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014dep. 18/02/2015, Rv. 262547).
Dalle considerazioni appena svolte, discende l’ulteriore conseguenza cne, alla data della decisione, non era ancora decorso il termine di prescrizionc. di dodici anni e mezzo, derivante dagli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e calibrato sulla pena edittale massima prevista dall’art. 6 25, ult. comma, cod. pen. (dieci anni di reclusione) anche in relazione al più risalente degli episodi attribuiti agli imputati (capo a: 17 aprile 2012). In effetti, il termine del 17 ottobre 2024, deve essere aumentato dei periodi di sospensione Der adesione dei difensori all’astensione proclamata dagli organismi di categoria e per l’emergenza Covid, in tal modo giungendosi al giorno 8 gennaio 2026.
Per concludere, il primo motivo del ricorso COGNOME, al netto della 3ua novità – non risultando dall’incontestata sintesi dei motivi di appello che esso sia stato devoluto al giudice dell’impugnazione – è comunque privo di fondatE!2za, dal momento che la raccolta degli oli esausti attiene a un pubblico seni zio correlato alla gestione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che l’ente pubb ico territoriale possa ricorrere a società private – infatti affidatarie del servizio – per curarne gli adempimenti. A tal proposito, deve ricordarsi che, in dottrira, si considera destinata a pubblico servizio qualunque cosa che, per volonta del proprietario o del detentore, ovvero per la qualità ad essa inerente, se -va (attualmente) a un uso di pubblico vantaggio. In giurisprudenza, è concli), isa l’opinione secondo cui occorre avere riguardo alla qualità del servizio che organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali e ch e è destinato, appunto, alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei
consociati (v., per una sintesi della questione, fra l’altro, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01).
Ora, la gestione degli oli e i grassi alimentari esausti si inquadra nel ciclo di gestione dei rifiuti disciplinato dal d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, ed è dest nata a svolgersi nel quadro dei principi e nel perseguimento delle finalità di titela della salute umana e dell’ambiente delineati dall’art. 177 dello stesso d.lgs. In tale contesto, la stretta inerenza del servizio a interessi pubblici fondame -itali, resa palese dalla articolata e complessa normativa in materia, non lascia dubbio alcuno sulla conclusione, peraltro oggetto di puntuale indicazione normativa (art. 117, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006), che la «gestione dei rifiuti costit.ii – sce attività di pubblico interesse».
Peraltro, secondo una puntualizzazione consolidata della giurisprudemtiii di questa Corte, assume rilievo la destinazione del bene all’esercizio di un putib ico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell’attività cui lo stesso è c e ;tinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetti: di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione (Sez. 2,. n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01, con riguardo ai fini della (agigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 635, comma secondo, n. 1), cod. )n., ma sulla base di considerazioni di ordine generale; v. anche, in motivazione, in tema di furto, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Pnnt c. Russo, tv. 285844 – 01, secondo cui «la nozione di servizio pubblico, in definitiva, resta incentrata sull’elemento teleologico del soddisfacimento di interessi dei consoci 3ti, che prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che eroga in con:ir ato il servizio, che deve invero essere destinato alla realizzazione di fini sociali di utilità generale di rilievo costituzionale che i consociati non sono in gradc di soddisfare autonomamente»).
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagan – Eilto delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process.iu 3ii.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024
Il Consigliere estensore
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