Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CELLE DI BULGHERIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, la quale ha ch la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; l’AVV_NOTAIO per la parte NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la confe della sentenza impugnata e la condanna alle spese processuali come da allegata nota l’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha depositato memoria di replica, con la quale ha rilevato la inammissibilità delle richieste del Procu generale siccome tardive, sviluppando i motivi di ricorso e riportandosi ad esso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza con la quale Tribunale dì Vallo della Lucania aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per concorso nel furto di legna depezzata derivante dal taglio di alberi sottratti alla persona NOME COGNOME, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse al pubblica fede (in Celle di Bulgheria dal 25710/2011 al 7/1/2012), rideterminando la pena ( ragione della riqualificazione del fatto in ipotesi tentata, operata in motivazi confermando nel resto.
2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata, dando atto ch l’affermazione della penale responsabilità degli imputati era conseguita alla lettur compendio probatorio, costituito da verbali di sopralluogo degli operanti del RAGIONE_SOCIALE, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla visura immobiliare e allegate mappe, da documentazione varia (tra cui la comunicazione delle operazioni di taglio firma di NOME COGNOME), dalla querela della persona offesa e successive integrazioni e dall dichiarazioni di quest’ultima in sede testimoniale.
Per quanto qui d’interesse, avuto riguardo ai motivi di ricorso che si andranno illustrare, deve precisarsi che la Corte territoriale ha escluso che, nella specie, pot ravvisarsi solo gli estremi di un danneggiamento, poiché tutte le azioni prodromiche al ta erano state finalizzate al successivo impossessamento della legna di quercia e non all devastazione del bosco, pur riconoscendo che l’azione si era fermata allo stadio del tentativo
Ha, inoltre, escluso la prescrizione del reato, alla luce delle sospensioni del proc indicate in giorni 708, tenuto anche conto delle interruzioni e la attenuante della spe tenuità sia perché il danno cagionato non poteva considerarsi tenue (avendo gli imputat devastato un cospicuo appezzamento di terreno, cambiandone la morfologia), sia perché il furto era inteso alla sottrazione di un ingente quantitativo di legna.
La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell’art. 606, cod. p in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., per manc prova della legittimazione della persona offesa a proporre querela, non avendo la COGNOME mai provato la propria signoria di diritto o di fatto sui fondi interessati dal taglio de nonostante la stessa avesse ammesso in dibattimento di non avere alcun rapporto con quei fondi, trattandosi di terreni abbandonati
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancata riqualificazione del fatto in ipotesi di danneggiamento aggravato: i giudici gravame avrebbero ritenuto la fattispecie di furto basandosi non sulle modalità del fatto o s circostanze che hanno determinato la violenza sulle cose, bensì su quello che il deducente h
definito “andamento psicologico” della stessa. Nella specie, secondo la difesa, vi sarebbe st unicamente il taglio di alcune piante cedue spontanee di piccole dimensioni insistenti su u tracciato preesistente che intersecava più fondi, potendosi al più configurare l’ipotesi all’art. 632, cod. pen., l’azione violenta essendo stata intesa al solo spianamento del terre
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata applicazi della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., sussistendone i presupposti, poiché la condotta non sarebbe abituale.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha deposit conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica, con la quale ha dedo l’inammissibilità COGNOME delle COGNOME richieste COGNOME del COGNOME Procuratore COGNOME generale, COGNOME siccome COGNOME depositate intempestivamente, sviluppando gli argomenti a sostegno dei motivi dei ricorsi.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con quali ha chiesto la conferma della sentenza con condanna alle spese come da nota allegata.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
In via preliminare, deve rilevarsi la genericità della doglianza formulata con i m nuovi, con la quale si è invocata la declaratoria di inammissibilità delle conclusio Procuratore generale per intempestività: infatti, se è vero che, nel rito a trattazione sc termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicaz devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corre svilupparsi del contraddittorio, l’eventuale deposito tardivo esime il giudice dal tenere delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limita lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effett incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (sez. 6, n. 229 24/4/2024, P., Rv. 286664-01; sez. 1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414-01). Nella specie, a parte l’affermazione per la quale le conclusioni di che trattasi sarebbero tardiv parte non ha allegato alcunché quanto all’eventuale pregiudizio derivatone al diritto di difes
Quanto ai motivi dei ricorsi, il primo e il terzo non sono deducibili poiché le re doglianze non hanno formato oggetto di apposito motivo d’appello. Con il gravame, infatti, difesa aveva, da un lato, censurato la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del rea furto, invocandone la riqualificazione in ipotesi di danneggiamento; dall’altro, contesta sussistenza delle aggravanti e chiesto la rideterminazione della pena, temi del tutto estra rispetto a quello della prova della legittimazione della COGNOME a presentare querela, deriva dalla sua posizione di proprietaria dei fondi sui quali insistevano gli alberi, ma anch invocata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Sul punto, va ricordato che é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ulti parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non h costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 2803 – 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provve impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01; 26721 del 26/4/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 02).
Pertanto, è vero che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgen resta fermo il principio sopra richiamato quanto alla sua deducibilità, posto che la rel questione sarà deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. ma solo ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello (sul pun sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.).
Ciò che nella specie non ricorre, la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata il 21 giugno 2023, cosicché i ricorrenti avrebbero dovuto formulare la richiesta al giu d’appello, con conseguente non deducibilità della questione per la prima volta in sede legittimità.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, siccome generico e ripropositivo di doglianze alle quali i giudici territoriali hanno dato compiuta risposta, valorizzando fattuale che tutte le azioni prodromiche al taglio erano intese all’impossessamento della le e non al danneggiamento del bosco (presentazione della comunicazione alla comunità montana per procedere al taglio degli alberi da parte di COGNOME NOME; accatastamento della legna in loco; mancato assenso al taglio da parte della persona offesa quale forma di compensazione di pregressi debiti per alcuni lavori svolti dai COGNOME, risultati al contra saldati integralmente dal marito della COGNOME). Né può ravvisarsi nella motivazione dei giud territoriali alcuna contraddizione nei termini denunciati dalla difesa, nella parte in cui esclusa l’attenuante della speciale tenuità del danno facendosi rinvio anche alla condotta devastazione di un cospicuo appezzamento di terreno: tale affermazione, infatti, non richiama la diversa fattispecie di reato, ma piuttosto le modalità della condotta tradottasi neg intesi al successivo spossessamento, interessante un terreno e un quantitativo di legn giudicati considerevoli.
Peraltro, contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa, le conclusioni dei giudic territoriali si pongono in linea di perfetta coerenza con i principi più volte affermati da Corte di legittimità quanto ai criteri distintivi delle due diverse fattispecie di rea poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica proprio per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell’azione, i impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabil l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al me
deterioramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 9/6/2021, Piva, Rv. 281927 – 01; Sez. 5 n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275491 – 01; n. 25953 del 28/272022, COGNOME, Rv. 283530 – 01); ciò che i giudici del merito hanno effettuato nella specie, da rilievo a precisi elementi connotanti l’azione e le modalità esecutive della condotta, cui ancorato la finalità della stessa.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOMECOGNOME COGNOME avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornit alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, i motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese alla parte civile.
Deciso il 29 ottobre 2024.