Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24805 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 03/03/1983
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato, quanto alla riduzione della pena, quella del Tribunale di Alessandria in ordine al delitto di furto aggravato di gas, sottratto a mezzo di un bypass a mont del contatore, dal quale dipendeva la quantificazione del rimborso per il consumo che l’imputato, quale titolare di una impresa individuale, doveva alla Scuola allievi agenti della Polizia di Sta
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione – è manifestamente infondato, in quanto denuncia contraddittorietà della motivazione. A ben vedere, la motivazione non è manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il delitto furto del gas si sia consumato e sullo stesso non abbia inciso l’intervenuto successivo pagamento del dovuto, neanche sotto il profilo della buona fede dell’imputato, dalla quale dovrebbe trar l’estraneità dell’imputato all’applicazione del bypass. La condotta successiva è di natur riparatoria e costituisce per un verso un post-factum rispetto al delitto, come rileva la Corte di appello, per altro verso per giungere alla affermazione che l’imputato sia stato ‘in buona fede’ dunque ignaro del bypass, occorrerebbe effettuare una rivalutazione fattuale non consentita, in ordine alla interesse alla sottrazione, proprio dell’imputato, alla disponibilità delle chiavi da dello stesso per accedere al locale ove fu istallato il bypass, infine alla circostanza che l’impu nel periodo in esame fosse stato presente in Alessandria, luogo del delitto. Pertanto, il moti non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiv esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si ved particolare, pag. 5), anche valorizzando in modo non manifestamente illogico l’esame dei
consumi del gas, ridotti in misura più elevata, da un punto di vista proporzionale, rispetto a que delle utenze di acqua e energia elettrica. Anche il tema della valutazione della teste COGNOME
la cui dichiarazione sarebbe stata pretermessa, avrebbe richiesto l’articolazione del motivo di censura per travisamento, ma difetta l’allegazione del relativo verbale dichiarativo, non essendo
consentito offrire riassunti o brani della deposizione, pena l’aspecificità della censura; ino neanche viene prospettata la decisività del travisamento, cosicché la doglianza, anche sotto
profilo, non è consentita. In sostanza il motivo sollecita una rivalutazione che esula dai pot della Corte di cassazione, poiché la ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento d
decisione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402,
30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto-reato nella fattispecie criminosa di truffa
manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale
fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudol allorquando lo spossessamento si verifica “invito domino”, mentre ricorre la truffa nel caso in c il trasferimento del possesso della “res” si realizza con il consenso, seppure viziato dagli alt artifici o raggiri, della vittima” (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 04/02/2019, Rv. 2750 – 01; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640 – 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725 – 01). Nel caso in esame la sentenza impugnata correttamente esclude che si verta in tema di vizio del consenso, in ragione del quale l’amministrazione abbia deciso di concedere gratuitamente l’erogazione del gas all’imputato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto reato in furto d’uso – è anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato che l’imputato non avrebbe mai potuto restituire il gas sottratto e consumato, cosicché il delitto di cui all’art. 626 cod. pen. non è configurab
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.