Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto accertato in Palermo 1’8 maggio 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che il ricorso non è corredato da procur speciale di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come pure sarebbe stato necessario essendo il ricorrente rimasto assente anche in primo grado, considerato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formal del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione del rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, 285891; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342);
che il primo motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di prova dell responsabilità del ricorrente per il furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, è ge perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, che, anche tramite il congruo riferime peculiari elementi di fatto della fattispecie, ha rettamente applicato il pacifico principio secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avva consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che l’ulteriore censura, sviluppata nello stesso motivo, circa l’insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che, sia dall’atto di gravame in data settembre 2021 sia dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che l’appell avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legitt stante il combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; l stessa è, comunque, manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell’energia avviene mediante l’allacciamento dirett alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppu marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/201 dep. 31/05/2013, Rv. 256190), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado);
– che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni rel al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dove ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerl idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), di modo che, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato, è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspett arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi
pag. 3 della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consent sede;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024