Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4,
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e locatario dell’immobile a cui vantaggio era stata accerta l’erogazione di energia elettrica, per furto aggravato di tale bene, per un importo pari a eu 452,70, mediante manomissione del relativo contatore, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della esposizione del bene alla pubblica fede e della violenza sulle cose, con la recidiva specifica.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 192, cod. proc. pen. vizio della motivazione quanto alla valutazione della prova della coincidenza tra il presunt autore della manomissione del contatore e l’effettivo beneficiario, contestando la valorizzazione dell’elemento logico, rappresentato dal profitto, altresì rilevando l’assenza accertamenti sulla locazione dell’immobile al COGNOME, sull’effettivo inizio dell’attivit sull’esatto posizionamento del contatore, tenuto conto che il proprietario del bene, COGNOME, era stato presente al momento dell’accertamento e che la fornitura era a costui intestata.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 nn. 4 e 6, cod. pen. e al giudizio di comparazione degli eleme circostanziali, ben potendo il giudice del gravame valutare le generiche in termini prevalenza, avuto riguardo alla non particolare gravità dell’azione criminosa contestata e all’intervenuto risarcimento integrale in favore dell’ente erogatore.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Considerato in diritto
1. Il ricorso é inammissibile.
In via preliminare, stante il tenore del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche s in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i li all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di doler dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato.
La difesa ha omesso un effettivo confronto con il tenore del ragionamento giustificativo dei giudici del gravame: costoro hanno esamiNOME l’argomento logico opposto a difesa (a tenore del quale del tutto irragionevolmente, ove il COGNOME avesse manomesso il contatore, avrebbe chiesto la voltura dell’utenza, facendo dunque intervenire i tecnic dell’ente erogatore e rischiando di essere scoperto), ritenendolo superato da quello, di natura altrettanto logica, per il quale l’unico soggetto ad avere interesse all’erogazione n contabilizzata era proprio l’imputato che gestiva un esercizio commerciale e che non poteva non rendersi conto dell’esiguo ammontare delle bollette, laddove la richiesta di voltura, no necessariamente implicante un controllo del contatore, si era resa necessaria per il reinserimento del misuratore staccato nel circuito di rete. Peraltro, l’argomento logic motivatamente privilegiato dai giudici del merito, è stato ritenuto supportato da altri, quali il risparmio sui costi a beneficio dell’imputato e la sua capacità di rendersi co siccome esercente un’attività commerciale, dell’esiguità dei costi relativi all’erogazio dell’energia. Tale ragionamento, siccome congruo, non manifestamente illogico e neppure contraddittorio, è sottratto al sindacato di legittimità.
La censura si traduce, infatti, in un dissenso rispetto alle rassegnate conclusion inteso a sottoporre a questa Corte una questione di merito e a prospettare la maggiore persuasività della tesi difensiva (sulla natura del sindacato di legittimità, in relazione al di motivazione, vedasi l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sez. 6 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01, in cui si é, per l’appunto, affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elem di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott dal giudice del merito; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01, in cui si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. p dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595-01; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218-01).
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico.
In ordine alle attenuanti comuni, la difesa si è, invero, limitata all’enunciazione motivo senza articolare alcuna argomentazione a sostegno, laddove, con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, la decisione censurata è del tut coerente con quanto questa Corte di legittimità ha già chiarito: le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della
nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a segu della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene s elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente richiamato l’intensità del dolo e il negativo comportamento processuale per contenere il giudizio di comparazione nei termini della sola equivalenza.
Infine, deve rilevarsi che, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (posticipata al 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 162/2022) che ha modificato l’art. 624, comma 3, cod. pen., nel senso che il reato è oggi procedibile a querel di parte, non deve svolgersi alcuna verifica, neppure sollecitata, in ordine alla esistenza de condizione di procedibilità, dovendosi fare applicazione del principio già più volte affermato d questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi “pendente”. Sicché, il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisa6dosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 21 maggio 2024