Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord;
letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord h dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME – in relazione reato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – per mancanza necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Il Tribunale ha osservato che, all’esito dell’entrata in vigore del d.l ottobre 2022, n.150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle div perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall’art.85 del d.lgs. citato e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istan punizione da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che non pote attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva operata p.m. e avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall’art.625, cod.pen., in quanto tardivamente operata dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai se dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed err applicazione della legge penale in riferimento all’art.625, n.7 cod.p all’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto il reato perseguibile a querela di parte, pure in presenza dell’u riferimento alla sottrazione dell’energia elettrica – che, in conseguenza del funzionale destinazione a pubblico servizio – doveva far ritenere già contestata punto di fatto, l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., con conseg perseguibilità d’ufficio del reato e ciò anche prescindendo dal dato d contestazione eseguita in udienza.
L’imputato ha fatto pervenire memoria nella quale ha chiesto il rigetto d ricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qua concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale d Napoli Nord.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale prescindendo dal dato relativo alla intervenuta contestazione in udien dell’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. – ha ritenuto che il rife univoco alla sottrazione di energia elettrica dovesse far ritenere originariam contestata l’aggravante medesima, con conseguente e persistente perseguibilit d’ufficio della fattispecie ascritta.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierno imputato (art 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modif dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell’art.2, comm lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dic 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della sudd modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pre decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termin la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persbna offes avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
In particolare, questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regim procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anc in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 2 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabi sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contes impossessamento di «energia elettrica, sottraendola alla rete Enel, manomissione del contatore » e attraverso il solo esplicito riferimento circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., consistente nell’ commesso il fatto mediante violenza sulle cose.
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reat contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’agg in parola.
Difatti, secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad ogget l’energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844- 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impieg formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su c destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di rit legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui a 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, R 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circost aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’es beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessivamente u natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordi giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutev scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, I3ugli, n.m.)
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sez unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hann affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggrava a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto d caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della nat elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero rifer mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in
suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del dirit difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’eleme aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso de suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a part considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazi giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dal Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità del portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un a dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per t “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’ o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto a una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 dei 14/03/2024 COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsi normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità de condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili part connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circotanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesi efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altresì richia le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/20 Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta continuità c predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tema di do da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto “in forma chiara e precisa”) condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in mod consentire una chiara percezione del complessivo disvalore del fatto e permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemen circostanziale può ritenersi effettivamente contestato – pure in mancanza di carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestazione tale
denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento medesimo ne complessivo disvalore del fatto.
Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevid del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico s natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizi pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evi dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 374 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più se punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pub del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse a nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantag ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, 2014, COGNOME, Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica c servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che e quella della distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi pr secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogato ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destina istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attivi soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale sc solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblic qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio ge da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anc in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formal dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei
principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che do difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un int dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in es mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete (Im dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali d numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanz “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 1489 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizi del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di ener elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore ed espl riferimento alla condotta rappresentata dalla predisposizione di «una derivazi abusiva allacciata direttamente alla rete montante», con conseguente espres correlazione all’allaccio diretto alla rete di distribuzione.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determina procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in p di fatto da parte dell’accusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere acco e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli att Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli att Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente