Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 478 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Catania NOME, ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto di energia elettrica e di acqua, aggravati ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. (capi A e B della rubrica).
A motivi di ricorso la difesa lamenta la violazione degli artt. 53 e seguenti della I. 689/81, dolendosi della mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze articolate nell’impugnazione sono aspecifiche: la difesa si limita ad affermare, in modo generico, la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio, senza documentare l’assunto e senza confrontarsi con la motivazione offerta in sentenza dalla Corte di merito.
Deve rammentarsi come, ai sensi dell’art. 58 I. 689/81, la decisione di sostituire la pena detentiva sia rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 13 codice penale, può provvedere alla sostituzione ove ritenga che le prescrizioni saranno adempiute dal condannato (cfr. Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 281928:”La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla sernidetenzione e alla libertà controllata”).
La Corte di merito, offrendo congrua giustificazione, ha posto in rilievo come il Catania sia soggetto pluripregiudicato, immeritevole dell’invocato beneficio.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore