Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la successiva memoria della difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha , confermato la sentenza emessa Ú08/01/2024 dal Tribunale di Marsala e con la quale NOME COGNOME – imputato del reato previsto dagli artt.110, 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen. – all’esito di rito abbreviato é , era stato condanNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e con applicazione del beneficio della sospensione condizionale; in riferimento a un capo di imputazione nel quale era stato ascritto al prevenuto, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, quale occupante di un immobile sito in Castelvetrano, località Triscina, di essersi appropriato di energia elettrica sottraendola al serviz elettrico nazionale allacciandosi direttamente alla rete di RAGIONE_SOCIALE, propria volta destinata a pubblico servizio.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello inerente alla penale responsabilità dell’imputato e fondato sulla dedotta mancanza di prova in ordine alla diretta disponibilità dell’immobile; ha esposto che il Tribunal aveva congruamente dedotto la disponibilità medesima sulla base delle verifiche eseguite dai tecnici RAGIONE_SOCIALE, ove era stato precisato che – presso lo stabile sito alla località INDIRIZZO INDIRIZZO – era stato riscontrat allaccio abusivo alla rete elettrica e la presenza, nel corso della verifica 24/09/2019, dell’imputato, sulla base di un verbale recante i dati identificativi dello stesso e da questi sottoscritto; ritenendo non rilevante dato costituito dalla mancata indicazione del numero civico dello stabile in sede di annotazione di polizia giudiziaria nonché quello attinente alla mancata residenza dell’imputato nell’immobile medesimo; ritenendo, altresì, infondate le deduzioni inerenti alla mancata identificazione del COGNOME tramite documento di identità.
La Corte ha altresì rigettato il motivo inerente alla dosimetria della pena, concretamente determinata in prossimità del minimo edittale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di ,SISS.Szi -sté-n2a del reato contestato.
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla scorta di quali accertamenti fosse stato possibile verificare l’identità del soggetto rinvenuto presso l’immobile ove era stato riscontrato l’allaccio abusivo; ha dedotto che la suddetta annotazione di p.g. aveva riscontrato la presenza di un allaccio abusivo presso un immobile privo di numero civico identificando l’occupante nel COGNOME ma dando atto che lo stesso era privo di documenti; mentre, altresì, non avrebbe costituito circostanza sufficiente l’identificazione operata dagli agenti accertatori, atteso che i dati inerenti al soggetto occupante l’immobile erano stati forniti direttamente da questi ma comunque in assenza dell’esibizione di un documento di identità.
Ha esposto che uno degli agenti accertatori in servizio presso RAGIONE_SOCIALE aveva riferito come non fosse compito degli stessi quello di operare una compiuta identificazione degli occupanti dell’immobile; ha quindi dedotto la complessiva violazione del disposto dell’art.349 cod.proc.pen., in quanto non sarebbero stati svolti tutti i necessari accertamenti – ivi normativamente previsti – per giungere alla effettiva identificazione dell’occupante dell’immobile.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta / nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha successivamente depositato memoria, nella quale ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con l’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione, da parte dei giudici di merito, dei principi attinenti alla necessaria e corretta identificazione dell’autore del fatto storico accertato, ovvero l’allaccio abusivo alla rete di RAGIONE_SOCIALE dell’energia elettrica e l’avvenuta sottrazione della stessa.
Il motivo è infondato. v t’ A . r
e’· GLYPH ,.(56ittoS trarre argomentazioni di segno opposto rispetto a quelle prospettate dalla difesa proprio dalla parte motiva dell’arresto citato in sede di esposizione del motivo di impugnazione (ovvero Sez. 4 n. 36940 del 18/09/2024, Matranga, Rv. 287064) e tanto proprio in specifico riferimento
alla valenza probatoria delle dichiarazioni ricevute da agenti accertatori nell’ambito di attività di vigilanza previste da disposizioni di rango primario.
Difatti, in tale sede, questa Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale, nel processo per furto di energia elettrica celebrato con rito ordinario, diversamente che in caso di giudizio abbreviato, non sono utilizzabili le dichiarazioni rese ai verificatori dell’ente distributore da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato in quanto quella dei verificatori è un’attività ispettiva di tipo amministrativo e il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato riguarda anche le dichiarazioni rese dalla persona, poi sottoposta alle indagini, nel corso di un’attività amministrativa (ispettiva e di vigilanza), atteso che l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l’esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza. Rilevaptio altresì che, anche nel processo celebrato con rito ordinario il verbale di verifica può essere acquisito al fascicolo del dibattimento, riguardando un atto irripetibile, ma può essere utilizzato dal giudice solo a fini di prova del fatto storico dell’avvenuta verifica, alle modalità in cui la sottrazione di energia elettrica è avvenuta, con particolare riferimento allo stato dei luoghi e del contatore e al quantum di energia sottratta; dettandosi principi che possono ritenersi applicabili anche al particolare ambito delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta a verifica amministrativa e riguardanti la propria identità personale.
Peraltro, come risulta dal tenore dello stesso principio di diritto, il citato arresto ha escluso dall’ambito della sua applicazione il giudizio celebrato come nel caso di specie – nelle forme del rito abbreviato rilevando che il predetto divieto probatorio – ricavabile dal disposto del citato art.220 disp. att. cod.proc.pen. – risulta temperato proprio ed esclusivamente in relazione /t 4 al giudizio abbreviato, costituendo ius receptum che ,s911ò utilizzabili in tale giudizio le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (così ex multis Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 01).
Ne consegue che deve ritenersi pienamente utilizzabile, anche stante l’espressa declaratoria adottata in tal senso dal giudice di primo grado, il verbale di accertamento redatto dai tecnici in servizio presso RAGIONE_SOCIALE
e specificamente nella parte relativa alla compiuta identificazione dell’odierno imputato, soggetto presente sul posto al momento della verifica compiuta il 24/09/2019; identificazione effettuata a seguito della sottoscrizione del verbale e dell’acquisizione del codice fiscale, non rilevando sul punto, in senso contrario, la mancata identificazione del ricorrente a mezzo di apposito documento.
Appare altresì inconferente il richiamo operato dal ricorrente a una presunta violazione del disposto dell’art.349 cod.proc.pen. in punto di adempimenti necessari in caso di identificazione dell’imputato.
Difatti, in aggiunta alle argomentazioni suddette inerenti all’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato concernenti la propria identità personale in sede di giudizio abbreviato, va anche menzioNOME il consolidato principio in forza del quale, proprio in relazione al disposto dell’art.349 cod.proc.pen., l’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria (ovvero, in relazione al richiamo contenuto nell’art.220, disp.att., cod.proc.pen. dell’autorità amministrativa) è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269887; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 247614).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 settembre 2025
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Il Presidente