Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
! la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato, quanto al trattamento sanzioNOMErio, la decisione di primo grado, che aveva ritenuto COGNOME NOME, in esito a rito abbreviato, in qualità di proprietario o dell’RAGIONE_SOCIALE agricola sita in INDIRIZZO, del reato di furto di energia elettrica, sottraendo la stessa all’ente erogatore RAGIONE_SOCIALE In particolare, si appropriava dell’energia elettrica attraverso un allacci eseguito all’interno del muro ove era installato il contatore, mediante un interruttore permanentemente in funzione, murato e situato al di sotto del contatore RAGIONE_SOCIALE, per un totale ( tra il 1.4.2016 ed il 25.3.2021) di circa 195.115 kw, per un danno pari ad euro 36.321. Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate ad un pubblico servizio utilizzando violenza sulle cose. Caraffa del Bianco, sino al 26 marzo 2021.
Il procedimento, secondo la ricostruzione della Corte di appello, aveva avuto origine da un intervento eseguito dagli agenti di P.G. e da personale dell’RAGIONE_SOCIALE in data 26 aprile 2021 in INDIRIZZO Bianco (INDIRIZZO). Gli operanti avevano notato quanto indicato nel capo di imputazione e la responsabilità degli imputati risultava chiara alla luce della materiale realizzazione dell’interruttore interrato e del fatto che l’utenza manomessa serviva l’RAGIONE_SOCIALE agricola in oggetto.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità reso dal Tribunale anche con riferimento alla correttezza, pure ai fini della procedibilità d’ufficio e non querela, della contestazione dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen.
E’ stato anche disatteso il motivo di impugnazione relativo alla contestazione dell’aggravante del mezzo fraudolento e quello relativo ai presupposti applicativi di cui all’art. 131 bis cod.pen. data l’entità dell’energia sottratta ed il suo rileva valore economico. E stato accolto solo il motivo relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione della pena.
Nell’interesse dell’ imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato al seguente motivo, enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen
3.1. Si lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto validamente contestata in fatto ed integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente motivato il rigetto del motivo di appello, che qui viene riproposto, facendo riferimento al condiviso orientamento di legittimità secondo il quale in tema di furto di energia elettrica, è configurabil l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.( Sez. 5, Sentenza n. 1094 del 2022; Sez. 4 – , Sentenza n. 48529 del 07/11/2023; Rv. 285422 – 01).
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di energia elettrica, sottraendola alla rete RAGIONE_SOCIALE, con manomissione del contatore mediante allaccio eseguito all’interno del muro ove era installato il contatore ed attivazione permanente di un interruttore pure murato e posto sotto il contatore. La contestazione è stata esplicitamente riferita alle circostanze aggravanti previste dall’art.625, nn.2 e 7, cod.pen. 3
Ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto nel
caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7-bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico – ta qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indetermiNOME di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.).
Nel caso in esame il capo di imputazione correttamente contiene la contestazione dell’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energia elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore ed esplicito riferimento alla condotta rappresentata dalla predisposizione di una derivazione abusiva allacciata direttamente alla rete montante, sebbene mediante interruttore occultato all’interno di un muro, con conseguente manifesta correlazione all’allaccio diretto alla rete di distribuzione.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea – in relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinare la procedibilità d’ufficio del reato sia stata correttamente contestata da parte dell’accusa.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 ottobre 2024.