Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 11 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rideterminando la pena inflittale (fatto commesso Messina 11 13 ottobre 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, cod. pen., in tema di riconoscimento dell’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità (nel caso di specie l’energia elettrica sottratta alla rete di distr mediante allaccio abusivo ad essa tramite manomissione del contatore condominiale), è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furt di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. p in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubbli servizio, dal quale viene così distolta.» (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422), e ch < <In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, c primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocat in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia ment transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale vi distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, punto 4.1, della sentenza impugnata); peraltro, al momento della contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., in data 10 febbraio 2023, non era ancora spirato il termine per presentare querela ex art. 85 d.lgs. 150/2022 (fissato al 30 marzo 2023);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'8 maggio 2024