Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23178 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il 21/11/1968
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio, unitamente ad NOME COGNOME per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen. per es impossessato “di un quantitativo di energia elettrica pari a kw 7010 dopo aver eseguito mediante appositi cavi elettrici, in due distinte occasioni accertate rispettivamente in data 15 febbraio 2018 e 14 marzo 2018, un allaccio diretto alla rete della ‘E distribuzione’ bypassando il misuratore”.
Il Tribunale ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato loro ascri riconoscendo l’aggravante del mezzo fraudolento (evocata dal riferimento all’art
625, n. 2 cod. pen.), nonché quella del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, ritenuta contestata in fatto.
La Corte di appello ha confermato la condanna di NOME COGNOME mentre ha mandato assolto COGNOME
Avverso l’indicata pronuncia ricorre NOME COGNOME tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza della legge penale in relazione al riconoscimento della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Il ricorrente contesta che, nella specie, possano ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere l’aggravante contestata in fatto.
Deduce inoltre che non vi sarebbe prova del prelievo illecito di energia elettrica.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È infondato il motivo attinente alla “contestazione in fatto” della aggravante della destinazione a pubblico servizio.
Il collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità; con la precisazione, però, che essa debba ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291- 01; conf. tra le ultime Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, COGNOME, Rv. 286937-01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943-01).
Sulla scorta del richiamato orientamento, l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione che sia congegnata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Tale scopo appare raggiunto quando – come nella specie e a differenza del caso deciso da Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME – nel capo di imputazione
si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto,
capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza
“pubblica” (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv 286291 – 01).
3. La questione sul difetto di prova circa l’esistenza e l’entità dei prelievi di energia si risolve in una doglianza in fatto non devoluta al giudice di appello.
Peraltro il tema si trova già risolto nello sviluppo della sentenza di primo grado quando il Tribunale ripercorre gli esiti degli accertamenti effettuati dal
“verificatore” e dalla polizia giudiziaria (pagg. 1-2).
4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il termine prescrizionale non è maturato.
Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazìoni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, Di COGNOME, Rv. 265850 – 01) nella specie avvenuto il 14 marzo 2018.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/05/2025