Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
NOME nato a MONTEBELLO IONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabri ha confermato la sentenza emessa il 26/11/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale NOME COGNOME e NOME erano stati condannati alla pena mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno, in relazibne al re previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato agli imputa essersi appropriata di energia elettrica, sottraendola all’RAGIONE_SOCIALE, mediante all abusivo alla linea pubblica.
La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello ine all’attribuzione della condotta agli odierni imputati, ritenendo che il giud primo grado avesse correttamente applicato i principi dettati dall’art1192, comm 2, cod.proc.pen., sulla base della accertata disponibilità dell’immobile se dall’allaccio abusivo in capo ai due suddetti prevenuti.
Ha ritenuto infondato il motivo attinente alla sussistenza dell’aggrava prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., in conseguenza della manomissio dell’impianto di erogazione attuata mediante l’allaccio abusi” ritene senz’altro perfezionata anche una condotta fraudolenta e l’aggravante del commissione del reato su beni destinati a pubblico servizio.
Ha ritenuto infondati i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, specifico riferimento al giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti circostanze attenuanti generiche, non apparendo sufficiente a giustificare giudizio di prevalenza di queste ultime la valutazione del cornportament processuale tenuto dagli imputati; ha altresì rigettato il motivo inerente richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in favore d COGNOME, atteso che la presenza di un precedente specifico non giustificava prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri delitt
Ha, infine, ritenuto non accoglibile la richiesta di applicazione della sanz sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti dello stesso COGNOME, in considerazione del dato rappresentato dalla reiterazione della condotta in arco temporale di circa due anni.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi p cassazione – tramite il medesimo difensore – NOME COGNOME e NOME.
2.1 II ricorso proposto da NOME COGNOME si articola su sei motivi.
2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1 lett.b) ed e), cod.proc.pen. – ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, comm cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 62S, nn.2 e 7, cod.pen..
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Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, ordine alla posizione del ricorrente, dall’avere ravvisato la sua responsabilit base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un allaccio abu alla rete elettrica, senza tenere conto delle circostanza in base alle quali il non si fosse mai occupato del pagamento delle bollette, fosse residente in dive abitazione e non intestatario dell’utenza; ha esposto che la sententa impugn non aveva posto attenzione al dato della contabilizzazione dell’energia sottrat a quello relativo alla precedente occupazione dell’immobile da parte di te persone.
2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1 lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea interpretazione e applicazione degl 125 e 546 cod.proc.pen., in riferimento all’art.99 cod.pen. nonché la conseguen mancanza di motivazione.
Ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di motivare sulla richiesta difensiva di esclusione della recidiva.
2.1.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, let ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e’133 co e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostante attenu generiche sulla recidiva.
Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla base della sola valutazione non positiva del comportamento processgale, essendo invece da ritenersi legittima la scelta fondata sulla negazione della responsab penale.
2.1.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, cornma 1, let ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 163, 164, 175 e 133 od.pen.
Ha dedotto che doveva ritenersi illogica e contraddittoria la motIvazione del Corte territoriale, nella parte in cui aveva negato il beneficio della sospen condizionale della pena sulla base di una sola condanna per precedente specific peraltro da ritenersi riconducibile alla medesima utenza e al medesimo immobile
2.1.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, cornma 1, le ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.56bis della I. n.689/1981, nella in cui la Corte aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detenti quella del lavoro di pubblica utilità.
Ha dedotto che la Corte avrebbe motivato il diniego sullla base dell pericolosità del reo e della sua mancata resipiscenza, senza un’adegua valutazione di tutti gli elementi previsti dall’art.133 cod.pen..
2.1.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, coriinna 1, l ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.133 cod.pen. e, omunque, la
mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzìonatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri.
2.2 II ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE si articola su tre motivi.
2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.60$, comma 1 lett.b) ed e), 1 cod.proc.pen. – ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, co 2, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen..
Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistenza una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, ordine alla posizione della ricorrente, dall’avere ravvisato la sua responsab sulla base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un alla abusivo alla rete elettrica; ha esposto che la sentenza impugnata non aveva pos attenzione al dato della contabilizzazione dell’energia sottratta e a quello re alla precedente occupazione dell’immobile da parte di terze persone.
2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1 lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge in relazione agli artt. 6 cod.pen. e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostan attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla sola valutazione non positiva del comportamento processuale, essendo legittima la scelta fondata sulla negazione della responsabilità penale.
2.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, collima 1, l ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.133 cod.pen. e, cpmunque mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del 1 trattamento sanzionatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, nella q ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, l due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandos le stesse vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della c della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,
COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 de 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2b03, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 26661).
Ciò posto, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fondati su una coincidente esposizione in punto di fatto e di diritto, il primo motivo prop dal COGNOME e il primo motivo proposto dalla NOME, in quanto attinenti correttezza della valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di pen responsabilità degli imputati.
Entrambi i motivi sono infondati, in quanto comunque reiterativi di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate motivazione intrinsecamente logica.
Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicame pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di ca s sazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accert rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’ar comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza I di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziòni rispet fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni di predet dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione ‘insindaca (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).
Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazi nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione d fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migl capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merita. (Sez 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassaziÒ·ne non sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapp a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa le tura de
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processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizi rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2 Messina, Rv. 235716).
Nel caso di specie i giudici di merito – con valutazione intr nsecamen coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità – hanno dato atto del decisiva valenza da attribuire alle testimonianze rese da parte del tec verificatore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’agente operante che aveva effettuato il soprall sull’immobile detenuto dagli imputati, in ordine alla presenza di un visibile alla abusivo collocato all’interno dell’appartamento; così come sono sta coerentemente valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa NOME e in base quali lo stabile era stato occupato da lei stessa e dal coniuge COGNOME gin dal
Pertanto, con valutazione intrinsecamente logica, la Corte ha ritenuto che proprio in considerazione della visibilità dell’allaccio e del lungo temp occupazione dell’immobile – sussistesse una condotta di indebit impossessamento di energia elettrica riconducibile a entrambi gli imputat ritenendo, sempre in modo coerente, del tutto irrilevante la dichiarazione r dalla NOME nel corso dell’esame e attinente a una precedente , occupazio dell’immobile, comunque collocabile a prima del 1989, da parte di non meglio identificati parenti.
D’altra parte, del tutto logiche appaiono le conclusioni della Corte territo in punto di concorso del COGNOME nel reato ascritto, alla luce delle pr circostanze di fatto e ricordando sul punto che, in tema di furto di energia elet sussiste il concorso di persone in condotta realizzata con l’aggravante prev dall’art.625, n.2, cod.pen. anche quando l’allacciamento abusivo alla ret distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, i quale si limiti solo a fare uso dell’allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02 Rizzuto, Rv. 261745; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, NOME, Rv. 278438).
Il secondo motivo proposto dalla difesa del COGNOME, avente a oggetto mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per difetto di interess relazione all’art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen..
Sul punto, va difatti ricordato che, in tema di recidiva, la valorizzazion parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego circostanze attenuanti generiche (o comunque, come nel caso d specie, del relativo giudizio di comparazione ovvero del diniego della sospensione condizionale della pena) non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nEíl giudizi comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità
giudizi riguardanti i due istituti (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018f, dep. 2 Schettino, Rv. 275319).
Nel caso di specie, deve quindi rilevasi che in nessun punto delle due sentenz di merito viene fatto riferimento al riconoscimento della recidiva, essendo relativo giudizio di comparazione con le riconosciute circostanza attenuan generiche – e con giudizio indifferenziato per entrambi gli imputati, senza che a COGNOME fosse stata contestata la recidiva – unicamente stato compiuto relazione alle “ritenute aggravanti”, avendo il Tribunale e la Corte territo espressamente motivato in ordine alle sole circostanze previste dall’art.625, n e 7, cod.pen..
Il terzo motivo articolato dal COGNOME e il secondo articolato dal a Famili attinenti alla correttezza del giudizio di bilanciamento – sono inammissibil quanto manifestamente infondati.
Sul punto, va richiamato il principio in base al quale le statuizioni relati giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti son censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbit di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473).
Nel caso di specie la Corte territoriale – nell’esaminare il relativo moti appello – ha congruamente argomentato il giudizio di equivalenza su la base degl elementi previsti dall’art.133 cod.pen. e, specificamente, della vaIntazione positiva del comportamento processuale, attesa la ritenuta scarsa plausibilità de dichiarazioni rese in sede di esame; ricordando, a tale proposito, che la condo processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può essere tenuto presente in ordine al giudizio di riconoscimento delle circosta attenuanti generiche (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 4 n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747) e quindi, ulteriorrnente, com elemento rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento in ipotesi di riconoscime delle circostanze medesime.
Il quarto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, attinente alla manc concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondato.
Sul punto, va rilevato che il giudizio prognostico in ordine alla fut astensione dalla commissione di ulteriori reati deve essere condotto – ai se dell’art.164, comma 1, cod.pen. – sulla scorta degli elementi indicati dall’ar cod.pen., potendo il giudice valorizzare sul punto anche solo uno di essi.
Appare quindi non distonica rispetto al quadro normativo e immune dal denunciato vizio di illogicità la motivazione della Corte territoriale nel punto in
pur dando atto del non superamento dei limiti complessivi di pena dettati per concessione del beneficio, ha argomentato il relativo diniego sulla scorta de presenza di una precedente condanna per analogo delitto commEtsso a breve distanza di tempo da quello giudicato in questa sede.
Il quinto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, attinente alla ma applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – in rel all’art.56b1s della I. 24 novembre 1981, n.689 – è infondato.
Sul punto, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brev rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condott con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esam l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la perso del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e tant anche in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 modo che la valutazione medesima, se sul punto adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 28603
Nel caso in esame, appare quindi non censurabile in questa sede il giudizi della Corte territoriale che – investita della richiesta di sostituzione – ha m il diniego sulla base degli elementi previsti dall’art.133 cod.pen., con partic riferimento al predetto precedente specifico e alla conseguente valutazio inerente alla mancanza di resipiscenza da parte dell’imputato.
Il sesto motivo articolato dal COGNOME e il terzo motivo articolato NOME, attinenti alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibil quanto manifestamente infondati.
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di prec sare che l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previs per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del g di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei c di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”,, “pena e o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o al capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagli spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lung superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04M17. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifi e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzandø il massimo
edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mei o anni separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato iFosì ottenut al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta s stata applicata dai giudici di merito – all’esito del predetto giudizio di b lanci – in misura prossima al minimo edittale, ragione per la quale non può ravvisar alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente