Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica;
Premesso che il ricorso è mal costruito perché – dopo una generica indicazione iniziale della «violazione di legge» e della «carenza di motivazione» -sviluppa un costrutto unico e indifferenziato, non distinguendo chiaramente all’interno dello stesso i vari punti della sentenza che si contestano, si rileva quanto segue, cercando di enucleare le varie censure;
Rilevato che il segmento del ricorso che riguarda l’affermazione della responsabilità penale e quello che riguarda la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. sono aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato che il terzo segmento del ricorso – con cui il ricorrente censura il mancato avviso al suo difensore dell’accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato, infatti, secondo questa Corte, l’attività di verifica di un allaccio abusivo energia elettrica da parte della polizia giudiziaria ha natura di mero rilievo, che si risolv nella constatazione, raccolta e conservazione dei dati materiali pertinenti al reato, e, come tale, non è soggetto al regime delle garanzie difensive previste dall’art. 360 cod. proc. pen., ma a quelle di cui agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4 – Sentenza n. 38011 del 05/07/2022 Ud. (dep. 07/10/2022) Rv. 283583 – 01); l’attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell’ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all’art. 3 cod. proc. pen. (Sez. 5 – Sentenza n. 45253 del 27/10/2021 Ud. (dep. 09/12/2021) Rv. 282286 – 01);
Rilevato che il quarto segmento del ricorso – con cui il ricorrente censura l’erroneo riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 625 comma 1 n. 7) cod. pen. – è manifestamente infondato. In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento
arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubbli fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4 – Sentenza n. 48529 del 07/11/2023 Ud. (dep. 06/12/2023) Rv. 285422 – 01). In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. (Sez. 5 -, Sentenza n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022) Rv. 282543 – 01). In tema di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazion di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti. (Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 07/01/2016 Ud. (dep. 18/01/2016) Rv. 266229 – 01);
Rilevato che il quinto segmento del ricorso – con cui il ricorrente censura il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti – è inammissibile perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.