Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete è un reato comune ma con importanti implicazioni processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. L’accusa era quella di aver sottratto energia elettrica collegandosi abusivamente alla rete per alimentare la propria abitazione. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna. Di fronte a questa decisione, la difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e il Furto di Energia Elettrica
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su due argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: La difesa contestava la correttezza della condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente.
2. Mancata prevalenza delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, optando per un giudizio di equivalenza.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui limiti del proprio sindacato.
La Genericità dei Motivi di Appello
Sul primo punto, la Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa erano “generiche” e “meramente reiterative” di quelle già presentate in appello. In altre parole, l’imputata si era limitata a riproporre le stesse lamentele senza un “confronto critico” con le ragioni specifiche addotte dalla Corte d’Appello per confermare la condanna. I giudici hanno sottolineato che, al di là di chi avesse materialmente realizzato l’allaccio abusivo, era un fatto pacifico che la ricorrente godesse dell’energia elettrica nel suo appartamento. Questa circostanza rendeva certo che lei non potesse ignorare l’irregolarità della fornitura, dato che non pagava alcuna bolletta.
La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha richiamato il principio del “diritto vivente”, secondo cui il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, a meno che la decisione non sia palesemente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la scelta di considerare equivalenti le circostanze è stata ritenuta sufficientemente motivata e finalizzata a garantire una pena adeguata alla gravità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su consolidati principi procedurali. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali, attaccando le singole argomentazioni della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni in modo generico equivale a chiedere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. La decisione evidenzia come, nel caso del furto di energia elettrica, la prova della responsabilità possa derivare logicamente dal semplice fatto di usufruire di una fornitura senza pagarne il corrispettivo, rendendo difficile per l’imputato sostenere la propria ignoranza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque affronti un processo penale: la qualità e la specificità degli argomenti legali sono fondamentali. Un ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, evitando generalizzazioni e contestando in modo mirato la decisione precedente. La declaratoria di inammissibilità non solo chiude la vicenda processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di formulare censure precise e pertinenti, specialmente in contesti, come il furto di energia elettrica, dove gli elementi di fatto sono spesso chiari e incontestabili.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi di appello in Cassazione per ottenere una revisione della sentenza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso devono confrontarsi criticamente con le ragioni specifiche della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse censure formulate in appello, senza questo confronto critico, rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Chi beneficia di un allaccio elettrico abusivo è sempre considerato responsabile del furto?
La sentenza afferma che la persona che pacificamente fruisce dell’energia elettrica nel proprio appartamento, pur sapendo di non pagare alcun corrispettivo all’ente erogatore, non può sostenere di ignorare l’illecito. Questa consapevolezza è sufficiente per ritenerla responsabile del furto, indipendentemente da chi abbia materialmente eseguito l’allaccio.
La Corte di Cassazione può riconsiderare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti fatto dal giudice di merito?
No, di norma non può. Il giudizio di comparazione tra le circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale valutazione risulta essere frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (commesso in Monreale fino al 23 giugno 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione appellata in punto di responsabilità, correttamente dichiarata anche in diritto (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), posto che, al di là della paternità dell’allaccio abusivo alla rete elettrica, la ricorrente pacificamente fruiva dell’energia necessaria ad alimentare gli impianti dell’appartamento da lei abitato (vedasi pagg. 1 e 2, punto 3.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto certo che l’imputata non ignorasse la mancata corresponsione all’ente erogatore di alcuna somma di denaro a fronte dei perduranti prelievi di energia elettrica);
– che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regiime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2023
Il consigliere estensore
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II/Presiei,e