Furto di Energia Elettrica: La Firma sul Verbale Incastra il Fruitore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di furto di energia elettrica aggravato, chiarendo i limiti del ricorso in sede di legittimità e il valore probatorio di alcuni elementi, come la firma apposta su un verbale di accertamento. Questa decisione sottolinea come non sia possibile, in Cassazione, rimettere in discussione la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito, se la loro motivazione risulta logica e coerente.
I Fatti del Caso: La Contestazione del Furto Aggravato
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un soggetto per il reato di furto di energia elettrica. La condotta era stata aggravata dall’uso di un mezzo fraudolento per alterare i consumi e dal fatto che l’energia sottratta era destinata a un pubblico servizio.
L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il tema del furto di energia elettrica
La difesa del ricorrente ha basato il proprio appello su due punti fondamentali, entrambi volti a criticare la motivazione della sentenza della Corte d’Appello:
1. Illogicità della motivazione sull’elemento psicologico: Secondo il ricorrente, i giudici non avevano adeguatamente provato la sua volontà colpevole (dolo) di commettere il furto.
2. Travisamento della prova sulla sua identità come autore: La difesa contestava l’individuazione del proprio assistito come l’effettivo responsabile del reato.
In sostanza, il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, mettendo in discussione l’intero impianto accusatorio confermato nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le motivazioni
I giudici hanno spiegato che le lamentele del ricorrente erano semplicemente una riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, la Corte di merito aveva sottolineato un elemento decisivo: l’imputato aveva firmato il verbale di accertamento della frode, qualificandosi come l’effettivo “fruitore dell’energia elettrica”. Questo atto, secondo i giudici, era una prova logica della sua consapevolezza. Firmando quel documento, egli non poteva non essere a conoscenza dei benefici derivanti dal “considerevole abbattimento dei consumi” accertato durante la verifica. Di conseguenza, la sua colpevolezza e la sua identificazione come autore del reato erano state provate in modo logico e convincente.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante principio: un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Se le sentenze precedenti sono supportate da un ragionamento logico e coerente, le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono destinate all’inammissibilità. Inoltre, la decisione evidenzia come la firma di un verbale di ispezione non sia un atto banale, ma possa costituire un elemento probatorio significativo per dimostrare la consapevolezza e la responsabilità di chi beneficia di un’utenza, soprattutto in casi di furto di energia elettrica.
Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per furto di energia elettrica è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione adeguata e logica. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata.
Quale elemento è stato decisivo per dimostrare la consapevolezza dell’imputato nel commettere il reato?
L’elemento decisivo è stata la firma apposta dall’imputato sul verbale di accertamento. Firmando, egli si è qualificato come il fruitore dell’energia elettrica e, secondo la Corte, non poteva quindi ignorare i benefici derivanti dal considerevole abbattimento dei consumi, dimostrando così la sua consapevolezza della frode.
A quali sanzioni è stato condannato il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall’avere commesso il fatto con mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all’individuazione dell’elemento psicologico del reato; 2. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all’individuazione di COGNOME NOME quale autore del reato.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente nei due motivi proposti risultano reiterative di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione in sentenza: la Corte di merito, con argomentare logico, ha posto in evidenza come il ricorrente – il quale aveva apposto la sua firma sul verbale di accertamento, qualificandosi come fruitore dell’energia elettrica- non poteva non essere a conoscenza dei benefici derivanti dal considerevole abbattimento dei consumi accertato nel corso della verifica.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidegte