Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7822 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, dichiarando inammissibile un ricorso avverso una condanna per furto di energia elettrica. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna nei confronti di un individuo per il reato di furto aggravato, previsto dagli articoli 624 e 625 del codice penale. L’accusa era quella di aver sottratto abusivamente energia elettrica, un fatto commesso fino all’ottobre del 2019.
Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la violazione della legge penale e un vizio nella motivazione della sentenza impugnata.
L’inammissibilità del Ricorso per Furto di Energia Elettrica
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, bollandolo come inammissibile. La critica principale mossa dai giudici di legittimità è stata la genericità e l’aspecificità del motivo presentato. Secondo la Corte, il ricorso non si confrontava in maniera puntuale e critica con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello.
In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questo approccio è precluso nel giudizio di cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza della Corte di Appello fosse, al contrario del ricorso, ampiamente e solidamente motivata. I giudici di secondo grado avevano chiaramente individuato gli ‘indizi gravi, precisi e concordanti’ che provavano la responsabilità dell’imputato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Appello si basava sulla dimostrazione della ‘consapevole fruizione abusiva di energia elettrica’ da parte dell’imputato, il quale abitava stabilmente nell’immobile dove era stato accertato l’allaccio illecito. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso avrebbe dovuto individuare specifiche contraddizioni o illogicità manifeste, e non semplicemente contestare il risultato della valutazione probatoria. Poiché il ricorso era interamente versato ‘in fatto’, e quindi mirava a una rivalutazione non consentita, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. L’ordinanza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico-giuridico preciso, che attacca i vizi di legittimità della sentenza e non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali già esaminate e respinte nei gradi di merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e aspecifico. Non si confrontava criticamente con l’ampia motivazione della sentenza d’appello e si limitava a proporre una rilettura dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva fondato la responsabilità per furto di energia elettrica?
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su indizi gravi, precisi e concordanti che dimostravano la consapevole fruizione abusiva di energia elettrica da parte dell’imputato, il quale abitava nell’immobile oggetto del furto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 624 e 625, comrna 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Palermo sino al 9 ottobre 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. ed il vizio motivazione, oltre ad essere generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto contestato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificata mente enucleato gli indizi gravi, precisi e concordanti posti ai fondamento della dichiarazione di responsabilità per il delitto contestato, in quanto dimostrativi della consapevole fruizione abusiva di energia elettrica da parte dell’imputato, che abitava nell’immobile), è altresì non consentito in questa sede, giacché affidato a deduzione integralmente versate in fatto;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il,7 febbraio 2024
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Il Presidente