Furto di Energia Elettrica: Quando un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
Il furto di energia elettrica tramite allacci abusivi è un reato che continua a impegnare le aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale del processo penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il caso in esame dimostra come la genericità dei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per i ricorrenti.
I Fatti del Caso: L’Allaccio Abusivo e la Condanna
Due persone venivano condannate in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La condotta illecita consisteva nell’aver realizzato un allaccio abusivo direttamente alla rete di distribuzione, riattivando un contatore che era stato disattivato per morosità. In questo modo, alimentavano la propria abitazione sottraendo energia in modo continuativo e fraudolento. La Corte d’Appello, pur concedendo le attenuanti generiche, aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e una carenza di motivazione da parte della Corte territoriale. Sostanzialmente, contestavano il ragionamento logico-giuridico che aveva portato alla loro condanna.
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto completamente queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
L’inammissibilità del ricorso per il furto di energia elettrica
La Corte ha sottolineato come i ricorrenti non si fossero confrontati adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, era logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico. I giudici di merito avevano infatti ricostruito con precisione tutti gli elementi della fattispecie criminosa:
*   L’allaccio diretto e abusivo alla rete elettrica.
*   La riattivazione di un misuratore cessato per morosità.
*   La sottrazione continuativa di energia per alimentare l’abitazione in uso agli imputati.
*   Le modalità tecniche fraudolente dell’allacciamento, realizzate in concorso tra loro.
Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso che si limita a denunciare genericamente un vizio logico, senza indicare dove e perché la Corte avrebbe sbagliato, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sanzionando di fatto l’abuso dello strumento processuale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso era manifestamente infondato. Mancava una critica analitica e specifica delle argomentazioni della Corte d’appello, la quale aveva già fornito una ricostruzione dei fatti logica, coerente e giuridicamente ineccepibile. I ricorrenti non sono riusciti a individuare specifici vizi di legittimità, limitandosi a una contestazione generica che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione del diritto. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi elaborare motivi specifici, puntuali e pertinenti, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni economiche. Il caso del furto di energia elettrica serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che affrontino criticamente e nel dettaglio le fondamenta della decisione impugnata.
 
Perché il ricorso per il furto di energia elettrica è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una critica specifica e puntuale delle argomentazioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’appello, risultando quindi manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato la Corte d’appello per accertare la responsabilità degli imputati?
La Corte d’appello ha basato la sua decisione su elementi concreti: l’allaccio diretto e abusivo alla rete elettrica, la riattivazione di un misuratore cessato per morosità, la sottrazione continuativa di energia per alimentare l’abitazione e le modalità tecniche fraudolente dell’operazione.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35515 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35515  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti; ,udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha parzialmente rif la pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo dell’8 marzo 2024, rideterminando la p confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME per il reato di furto pluriaggravato d elettrica, concedend le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti riducendo la sanzione a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, già ridotta per il ri 1o
 Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, deducendo medesimo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancan motivazione in ordine al ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale in declaratoria di penale responsabilità.
 Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, risulta manifestamente in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenzi d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi posson anche al ricorso per cassazione).
I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, im di legittimità.
La Corte territoriale ha infatti adeguatamente ricostruito i profili di responsabilità l’allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante riattivazione del misurato morosità; la continuativa sottrazione di energia elettrica attraverso l’alimentazione del uso agli imputati; l’imprecisato quantitativo di energia elettrica sottratta alla societ servizio; le modalità tecniche dell’allacciamento fraudolento posto in essere in conco dagli imputati, nel pieno godimento ed effettiva disponibilità dell’immobile alimentato il
 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento del somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibilàiiigricorsiP,e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
GLYPH