Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza pronunciata il 18 marzo 2025 dalla Corte di Appello di Palermo, che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di furto di energia elettrica commesso sino al 28 settembre 2017.
La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione: quanto all’affermazione della responsabilità e alla ritenuta esistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., non essendovi prova che l’imputata abbia materialmente partecipato alla realizzazione dell’allaccio abusivo; quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, perché sarebbe stata compiuta senza tenere conto delle modalità rudimentali della condotta e dell’impossibilità di accertare la quantità di energia sottratta; quanto all’applicazione della recidiva, perché tale circostanza aggravante avrebbe dovuto essere esclusa avendo ad oggetto reati di natura diversa (violazioni dell’art. 633 cod. pen.) risalenti al 1992 e al 2017 e significativi soltanto di un contesto economico disagiato.
Rilevato, quanto alla aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., che la questione non risulta essere stata proposta nei motivi di appello e, in ogni caso, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale (pag. 2) l’allaccio abusivo alimentava di energia elettrica l’appartamento abitato dalla COGNOME ed era stato dunque eseguito a vantaggio dell’imputata, la quale usufruiva di energia elettrica senza aver mai stipulato in regolare contratto di fornitura.
Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha tenuto conto delle modalità rudimentali della condotta, del buon comportamento tenuto dall’imputata e della natura dei precedenti nel ridurre la pena a mesi quattro di reclusione ed € 120 di multa escludendo la contestata recidiva. Rilevato che, già in primo grado, erano state applicate le attenuanti generiche e la pena determinata dai giudici di appello è prossima ai minimi edittali.
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Con