Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica è un reato che presenta implicazioni legali precise, soprattutto riguardo le aggravanti e la specificità dei motivi di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi consolidati, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un condannato e facendo luce sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto di Energia Elettrica
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo da parte della Corte di Appello per il reato di furto aggravato. L’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di energia elettrica attraverso un allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione pubblica. La condanna era stata confermata anche in secondo grado, riconoscendo la sussistenza del reato e delle aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge processuale (art. 533 c.p.p.): Si contestava la mancanza di specificità della motivazione della sentenza d’appello, proponendo una diversa valutazione delle prove che, a dire della difesa, non dimostravano con certezza la responsabilità dell’imputato.
2. Violazione della legge penale (art. 625, c. 1, n. 7, c.p.): Si contestava l’applicazione dell’aggravante relativa all’aver sottratto un bene destinato a pubblico servizio, sostenendo che tale circostanza non fosse configurabile nel caso di specie.
3. Violazione di legge sulla commisurazione della pena (art. 133 c.p.): Si lamentava un’eccessiva severità della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso per Furto di Energia Elettrica
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato giudicato privo della necessaria specificità. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva chiaramente indicato gli elementi di prova convergenti (l’allaccio illecito e l’effettivo utilizzo della fornitura). Proporre una diversa interpretazione dei fatti non è consentito in sede di legittimità, dove il giudizio è sulla corretta applicazione della legge e non sul merito delle prove.
La Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo sull’Aggravante
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha confermato il suo orientamento consolidato: l’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione è, per sua natura, un bene destinato a un servizio pubblico. L’impossessamento tramite allaccio abusivo integra pienamente l’aggravante, poiché sottrae una risorsa destinata a un’utilità collettiva e a un numero indeterminato di utenti.
L’Infondatezza del Terzo Motivo sulla Pena
Infine, il terzo motivo sulla misura della pena è stato considerato infondato e non specifico. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse lamentele già respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente come elemento preponderante nell’esercizio del suo potere discrezionale per la determinazione della sanzione.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali e sostanziali chiari. Dal punto di vista processuale, un ricorso è inammissibile se non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza che impugna, ma si limita a riproporre le stesse difese o a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Dal punto di vista sostanziale, la Corte ribadisce che il furto di energia elettrica dalla rete pubblica integra l’aggravante del bene destinato a pubblico servizio. La motivazione della pena, se logica e basata su elementi concreti come i precedenti penali, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada del ricorso in Cassazione è stretta e richiede motivi di diritto specifici e non meramente fattuali. Per il reato di furto di energia elettrica, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere l’aggravante del pubblico servizio. La conseguenza della dichiarata inammissibilità è stata non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza e colpa nel proporre l’impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Perché il furto di energia elettrica dalla rete pubblica è considerato aggravato?
Perché l’energia sottratta dalla rete di distribuzione è qualificata come un bene destinato a un servizio pubblico. La sua sottrazione lede l’interesse collettivo a usufruire di un servizio di pubblica utilità destinato a un numero indeterminato di persone.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 13/10/1973
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, 2 e 7, cod. pen.;
considerato che:-
il primo motivo – che denuncia la violazione dell’ad. 533 cod. proc. pen. – è privo de necessaria specificità e versato in fatto poiché non si confronta con la motivazione del provvedimen impugnato (che ha indicato gli elementi di prova che ha ritenuto convergenti nel senso di attribui la responsabilità del fatto al ricorrente, valorizzando quando rilevato in ordine sia all’illecito alla rete elettrica sia all’effettivo utilizzo della fornitura), limitandosi a prospettare irrit questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
il secondo motivo – che lamenta la violazione dell’ad. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. i relazione al riconoscimento dell’aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico serviz – si affida ad assedi del tutto generici inidonei a censurare la motivazione della sentenza impugnat che, in maniera conforme a diritto, ha correlato la sussistenza della circostanza in contestazi all’impossessamento, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, di ene destinata a un numero indeterminato di persone (richiamandone la destinazione a un uso di utilità collettiva), per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2 COGNOME, Rv. 286291 – 01), il che rende l’allegazione difensiva altresì manifestamente infondata;
il terzo motivo – che denuncia la violazione dell’ad. 133 cod. pen. in relazione alla misu della pena inflitta – è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché no confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fon rigetto del gravame evidenziando la sussistenza di diversi precedenti penali anche specifici a cari del ricorrente così indicando – in maniera congrua e logica – gli elementi che ha considera preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 27126 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di elko ‘ tremila in favore della Cassa delle -ammende.
Così deciso il 09/07/2025.