Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 02/01/1976
COGNOME NOME nato a MESSINA il 01/03/1995
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Cor appello di Messina che – per quel che qui rileva – in parziale riforma della prima decisione, ha gli imputati dal reato di invasione di terreni o edifici (capo b. della rubrica), perché sussiste, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità per il delitto di furto pluriaggrava a.);
considerato che entrambi i motivi di ricorso di COGNOME NOME – con cui si lamenta di motivazione in ordine, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità dell’imputato per di cui a capo a) e ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose – sono del tut della necessaria specificità poiché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugna (la quale ha evidenziato come negli alloggi occupati dagli imputati non vi fossero contatori at essi fruissero di energia elettrica in forza di allacci abusivi diretti, realizzati tramite cav all’impianto che alimentava lo stadio comunale), ma si limitano a negare che nella specie sia resa una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME NOME:
– il primo motivo, con cui si chiede il proscioglimento del ricorrente poiché difetterebbe una querela, è priva della necessaria specificità; difatti, vero è che, «ai sensi dell’art. 129, comm proc. pen., in ogni stato e grado del processo (e quindi anche nel giudizio di legittimità, ed a la questione non era stata posta nel gravame di merito), il giudice, il quale riconosce che … una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza”» (Sez. 5, n. 23689 del 06/05 COGNOME, Rv. 281318 – 01); tuttavia, «quando l’apprezzamento della doglianza presuppone compiuto accertamento di fatto, l’individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di me e la questione non è stata posta tempestivamente al giudice del merito (che è l’unico ad avere s fisiologico potere di pieno accesso a tutti gli atti sia la cognizione per il discrezionale appre del loro contenuto per i fini, probatori o processuali, pertinenti) è peculiare onere del rico adempimento dell’obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all’eccezion (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265343 – 01); e nel caso in esame la difesa nulla consta aver dedotto innanzi al Giudice del gravame – si è limitata a compiegare al ricorso di querela (sporta, in relazione all’abusivo allaccio alla rete elettrica dello stadio, d Francesco nella qualità di dirigente del Comune di Messina e responsabile del Dipartimento politi culturali educative) contestando la legittimazione a presentarla assumendo unicamente, in manier assertiva, il difetto di una previa delibera del Consiglio comunale di Messina (senza nulla aggiu in ordine alla qualità spesa dal dott. COGNOME), profilo che invece richiederebbe accertamen fatto;
– il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di moti (anche sub specie del travisamento della prova) in ordine alla responsabilità del ricorrente reato di furto aggravato (e, in particolare, della sua consapevolezza dell’illecita sottr
energia), è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito (corretta affermando di poter integrare la motivazione della sentenza di primo grado) ha dato conto in mani congrua e con evidenza non manifestamente illogica degli elementi sulla base dei quali ha riten integrata la fattispecie in esame anche con riguardo alla consapevolezza dell’illecito a (rimarcando come all’interno dell’abitazione degli imputati fosse presente un contatore funzionante) e disatteso l’appello; e tale iter non è minato dal dedotto travisamento della prova (che non inerisce a tale elemento) della quale, per vero, la difesa finisce col perorare irritualm alternativo apprezzamento (segnatamente della deposizione della teste COGNOME), non consentit in sede di legittimità;
il terzo motivo, con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazion per il travisamento della prova a proposito delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, n. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto ass non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
il quarto motivo, con cui si censura la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della co circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quant motivazione esente dai prospettati vizi logici, la Corte di merito ha chiarito – conformemente al – che la suddetta aggravante si applica sia in ipotesi di concorso materiale sia laddove si conf concorso morale del soggetto che si appropria del bene (nella specie dell’energia elettrica);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.