Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica è un reato che, pur essendo comune, solleva questioni giuridiche complesse, specialmente quando il caso arriva dinanzi alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza offre spunti importanti sui limiti del ricorso in sede di legittimità, chiarendo perché motivi generici o volti a un riesame del merito sono destinati all’insuccesso. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto di Energia Elettrica
Il caso ha origine dalla condanna di due persone da parte della Corte d’Appello per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Gli imputati, non accettando la decisione, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la loro difesa su due motivi principali. In primo luogo, hanno invocato l’esimente dello stato di necessità. In secondo luogo, hanno contestato l’errata applicazione della legge penale riguardo al bilanciamento delle circostanze, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Sentenza: Ricorso Generico e Valutazione Discrezionale
La decisione di inammissibilità si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano il potere di revisione della Corte di Cassazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni per cui ciascun motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: Genericità e Novità della Censura
Il primo motivo, relativo allo stato di necessità, è stato considerato intrinsecamente generico e inedito. La Corte ha osservato che nel precedente grado di giudizio (l’appello), la difesa si era concentrata su altri aspetti, e che i ricorrenti non si erano confrontati adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale su questo specifico punto. Presentare un argomento in Cassazione senza averlo sviluppato correttamente nei gradi di merito e senza criticare specificamente la sentenza impugnata lo rende inammissibile.
Il Secondo Motivo sul Furto di Energia Elettrica: il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo, riguardante il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il motivo era una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. Non è sufficiente ripetere le stesse doglianze senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
In secondo luogo, e più importante, la valutazione comparativa tra circostanze opposte è un’attività discrezionale tipica del giudice di merito. Questa valutazione sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un’arbitrarietà o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva motivato la scelta di considerare equivalenti le attenuanti e le aggravanti richiamando la gravità dei fatti. Secondo la Cassazione, tale motivazione è sufficiente e non presenta vizi, rendendo la censura infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a richiedere una nuova valutazione delle prove o delle valutazioni discrezionali del giudice di merito, come il bilanciamento delle circostanze. Per chi affronta un processo per furto di energia elettrica o altri reati, questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare una difesa solida e ben argomentata fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni o le genericità non potranno essere sanate davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso per furto di energia elettrica è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, inediti (non adeguatamente sollevati nei precedenti gradi di giudizio) e riproponevano censure già respinte, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti fatto dal giudice?
No, di regola non è possibile. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31592 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tc) Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ex art. 625 co.1 n.2 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è intrinsecamente generico ed in definitiva inedito, posto che con il gravame di merito era stato attinto, in punto di responsabilità, esclusivamente il profilo relativo alla configurabilità dell’esimente dello stato di necessità, sulla quale peraltro la Corte territoriale ha ampiamente argomentato con motivazione con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla mancata valutazione, all’esito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie è esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello, nel valutare l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, ha richiamato, quale elemento a sostegno della sua conclusione, la gravità dei fatti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.