Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo con la quale è stata confermata quella di condanna del Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. (furto di ener elettrica mediante rottura dei tenoni posteriori del contatore con riattivazione fraudolenta de fornitura, già cessata per morosità, in Palermo sino al 28/7/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi, in parte intesi contestare la valutazione delle prove (corrispondenza tra presunto autore della manomissione e effettivo beneficiario) e, quindi, l’affermazione di penale responsabilità, tema sul qua consta spiegazione conforme nel doppio grado di giudizio, in maniera coerente con le risultanze, cosicché la doglianza si risolve nella riproposizione di censura già correttamente esaminata in sede di merito, non preceduta da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01);
che, inoltre, i giudici del merito hanno congruamente spiegato le ragioni per le quali hanno concluso per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7, cod. pen., peraltro maniera coerente con la giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 1850 del 7/1/2016, COGNOME, R. 266229; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282543, in cui si è chiarito che l’aggravante in esame è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non gi l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la su destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche in ipotesi di tale condotta);
che, rispetto a tali ragioni, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterativ si pongono in chiave di acritico dissenso;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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C7.q-929