Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3304 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a PALERMO il 21/10/1968
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34643/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il ricorso, articolato in unico motivo comprensivo di diverse doglianze deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla dichiarazi responsabilità dell’imputato e all’aspetto circostanziale;
Rilevato che la doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, com 1, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondata in quanto in tema di furto di energia elettr è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottra mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubbli dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422);
Considerato che le doglianze relative alla dichiarazione di responsabilità della ricorren sono aspecifiche e reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 4488 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altr Rv. 243838). La ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui al 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo c motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecament indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni post fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non pu ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato che la richiesta di applicazione della causa di giustificazione di cui all’a cod. pen. – oltre ad essere generica in quanto non si confronta con quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale – è manifestamente infondata; a questo riguardo, la Cor di appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi della giurispruden legittimità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) secondo cui l’esimente dello stato necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se no
attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamen provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (cfr. tra le altre, Sez. 3, 35590 de 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640 – 01); la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attuali dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stat possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr. tra le altre, Sez. 5, del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 265888 – 01);
Considerato che le doglianze relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sono aspecifiche come le deduzioni in punto di responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente