Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE COGNOME
COGNOME
che ha concluso per ldnammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di furto di energi elettrica aggravato dall’avere commesso la sottrazione con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio – ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalen sulle circostanze aggravanti e rideterminato la pena.
Ricorre l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione della regola di giudizio che governa la affermazione d responsabilità, giacchè non sarebbe stata provata la riconducibilità all’imputato de manomissione del contatore, atteso che il contatore non era a lui intestato, l’immobile nel qua era installato era disabitato da tempo, a seguito del rientro nel Paese di origine dell’utilizza
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen. S sostiene che la circostanza aggravante contestata sia configurabile solo nell’ipotesi di allac diretto alla rete, mentre, nel caso di specie, la manomissione è avvenuta su un contatore presente nella singola unità abitativa. Una volta esclusa la predetta circostanza aggravante, reato, dopo le innovazioni del d.lgs. 150/2022, sarebbe procedibile in presenza della querela nel caso di specie mancante.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Preliminarmente, va dato atto che il ricorso ( depositato il 14/12/2023) è stato trattato se l’intervento delle parti, secondo il rito cartolare non partecipato, già previsto dalla norm emergenziale, che ora costituisce la regola anche per il giudizio di legittimità ex art. 611 proc. pen., nella sua versione riformulata con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/22 entrata vigore il 30 dicembre 2022), che espressamente prevede, al novellato comma primo: “La Corte provvede sui ricorsi ín camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore gene sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il Procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti poss presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.” In tale contesto, è priva di effetti l’implicita istanza di rinvio contenuta nella dichiarazione del dif di adesione all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale, in assenza di tempestive richieste discussione orale, giacchè il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore, (Sez. 5 n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786).
Tanto premesso, è manifestamente infondato il primo motivo, con cui ci si duole del vizio di motivazione in merito alla riconducibilità della manomissione al ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come “ciò che rileva ai fini della configurazione della fattispecie è la illecita fruizione della energia elettrica, da dell’utilizzatore finale, grazie alla manomissione del misuratore, indipendentemente da chi tal manomissione avesse realizzato”. In effetti, come è stato già precisato, la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabili reato, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), che non risulta attinto dal ricorso.
2.1. D’altronde, fu lo stesso imputato, all’atto dell’accesso dei verificatori, a dichiarare di l’utilizzatore dell’immobile, da lui abitato, e ad assumersi la responsabilità della illecita fr dell’energia erogata a seguito di irregolare prelievo, realizzato mediante collegamento abusivo alla rete di erogazione con cavi conduttori collegati a monte del contatore. In tal senso hann inoltre, deposto i testi in dibattimento, avendo, peraltro, la Corte di appello repl correttamente alla deduzione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’impu richiamando GLYPH condiviso GLYPH approdo GLYPH di GLYPH questa GLYPH Corte Sez. 5 n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286).
Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo. In primo luogo, perché esso risulta inedito, in quanto prospettato per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità; inoltre, il motivo anche chiaramente infondato laddove formula deduzioni del tutto decontestualizzate rispetto alla circostanza aggravante (furto commesso su cose destinate al pubblico servizio) che mantiene la procedibilità officiosa per il furto così aggravato, pur dopo l’entrata in vigore della c.d. Cartabia.
3.1. Con riguardo alle deduzioni difensive, si osserva che il misuratore Enel, per quanto pertinenza alla singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell’energia della collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela rico dall’art. 625 n. 7 cod. pen. ( Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617), a proposito del fondamento comune su cui riposano le diverse ipotesi declinate dalla norma in questione, costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione dell condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse, cosicchè, la sussistenza di d presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provoc dall’azione delittuosa. Di tale risalente orientamento (cfr. Sez. 6, n. 8511 del 12/07/1996, Rv. 205902 (consolidatosi nel tempo: Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229; Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617) la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, argomentando la destinazione a pubblico servizio del misuratore di energia, a tal fine risultando del ininfluente la circostanza che il contatore si trovasse all’interno dei locali aziendali, atteso manomissione è avvenuta a monte del contatore, e tanto basta per far ritenere che sia stata sottratta energia della rete di pubblico servizio, dal momento che la rete elettrica è di i proprietà del gestore fino all’attacco dei cavi dell’appartamento “a valle” del contatore”; dunq
la sottrazione ha avuto riguardo a un contatore dell’energia elettrica, che è erogata in forma servizio pubblico.
3.2. E che detta circostanza aggravante sia stata espressamente contestata emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione che, al di là del riferimento alla sottrazione mediante all diretto alla rete pubblica (E-distribuzione) – già di per sè idoneo a rispettare i crite enunciazione sufficientemente chiara della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 co pen. – contiene espresso riferimento alla circostanza che la sottrazione era stata realizzata ” cose destinate ad un pubblico servizio”, che radica la procedibilità ex officio. Infatti, attualmente, risulta procedibile a querela, e non più di ufficio, nell’ambito del n. 7 dell’art.625 cod. sola ipotesi del furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, e non anche quella in cu condotta abbia avuto a oggetto il bene destinato al servizio pubblico, che resta procedibi d’ufficio.
3.3. Neanche si pone, quindi, la questione, agitata nella giurisprudenza di questa Corte, del necessità – o meno – che la circostanza aggravante in esame ( destinazione del bene a pubblico servizio) debba essere espressamente enunciata nel capo di imputazione quando questo abbia ad oggetto un bene, come l’energia elettrica, la cui caratteristica intrinseca è proprio qu appena evocata: si è, infatti, alternativamente affermato che la stessa citazione del be comporta di per sé un unico significato e la possibilità di un’univoca attivazione dei poteri dif (Sez. 4 n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5 -n. 2505 del 29/11/2023 (dep. /2024 ) Rv. 285844), ovvero, secondo altro orientamento, che non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, cod. pen., costituita dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico serviz caso in cui nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa nor (Sez. 4 n. 46859 del 26/10/2023 Rv. 285465; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556). Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore