Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 03/04/2023 dalla Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
V
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitt furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. per aver realizzato allaccio abusivo di energia elettrica collegando l’impianto condominiale ascensore/luce proprio appartamento, ubicato all’interno di un edificio di proprietà del Comune RAGIONE_SOCIALE Genova.
La difesa articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pe violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisa ricorrenza dell’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, pen., nonostante l’imputato si fosse limitato a collegare una prolunga alla presa di corre elettrica dell’ascensore condominiale.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pe violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, anziché rit l’aggravante della violenza sulle cose, avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza della divers aggravante del mezzo fraudolento, anch’essa prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. p violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, ha rit l’aggravante dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in ragione del fatto che la vice avesse riguardato un edificio destinato alla pubblica utilità, anziché considerare la div aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, anch’essa prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dalle motivazioni rese dai giudici di merito – che, concordando nell’analisi e n valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, finiscono formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – risulta ch manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, investono la ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose.
Premesso che ai sensi dell’art. 392, comma secondo, cod. pen. si ha «violenza sulle cose» allorché il bene venga danneggiato, trasformato ovvero ne venga mutata la destinazione, è pacifico il principio di diritto secondo cui sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma n. 2, cod. pen. tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di
fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altr determinandone il mutamento della destinazione.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che ricorre l’aggravante contestata quanto l’imputato, collegando con un cavo l’impianto elettrico condominiale ascensore/luce all’appartamento da lui occupato, ebbe a modificare il percorso dell’energia elettrica, c mutandone la destinazione e impossessandosi della stessa.
Del resto, ai fini della sussistenza dell’aggravante della «violenza sulle cose» di cui all’ar comma primo, n. 2, cod. pen., ciò che conta non è che la violenza venga esercitata sulla res oggetto di sottrazione – nella specie, l’energia elettrica -, ma che il danneggiamento modificazione su altre cose – nella specie, il percorso elettrico, attraverso la predisposizio un cavo – si riveli strumentale all’amotio della prima. (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725).
3. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il furto sia stato commesso su cos destinate «a pubblica utilità», atteso che il furto di energia elettrica avvenne su un edif proprietà del Comune di Genova, servente alla pubblica utilità perché destinato ad allogg popolari, uno dei quali abusivamente occupato da COGNOME. In questa prospettiva giuridica la sentenza impugnata, richiamando l’attenzione sull destinazione dell’immobile, motiva esaustivamente sulla sussistenza dell’aggravante.
Dalle suesposte considerazioni consegue, ai sensi dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. la procedibilità d’ufficio del reato.
Il ricorso, pertanto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.