Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natoa SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2023, confermava la sentenza di condanna di NOME per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 co.1 n 2) e 7) e co.2 cod. pen. (capo a: per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola dalle scatole di derivazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, presenti nei locali contatori di edificio di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE) e 81 cpv., 110, 633 e 639-bis cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, rilevando che la Corte di appello, a fronte delle modifiche apportate dalla cd. Legge Cartabia in relazione alla procedibilità a querela per il reato di cui agli artt. 624 e 625 co pen., avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere in relazione al capo a) di imputazione, non avendo considerato la richiesta formulata in tal senso dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1 L’art. 624 cod. pen. prevede che “Il delitto è punibile a querela RAGIONE_SOCIALE persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7bis”; l’art. 625 prevede, quali circostanze aggravanti: “7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede(10), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggett pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.
Ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente osservato che il contatore manomesso dall’imputata era situato all’interno di un edificio di proprietà di un ente pubblico e che l’energia elettrica sottratta è 1. / un bene destinato a servizio pubblico, con conseguente sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., che rende il reato perseguibile d’ufficio; sul punto, si veda Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 19/01/2024, PMT/Russo, Rv. 285844, che ha precisato che
l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità – al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 11/04/2024