Furto di Energia Elettrica: La Cassazione Conferma la Condanna e Nega le Attenuanti
Il reato di furto di energia elettrica è una problematica diffusa che la giurisprudenza affronta con rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la sua condanna. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’Allaccio Abusivo
Il caso riguarda un uomo condannato sia in primo grado che in appello per essersi impossessato illecitamente di energia elettrica ai danni della società fornitrice. La condotta criminosa era stata realizzata attraverso un mezzo fraudolento: un allaccio abusivo con un cavo che, partendo dalla sua abitazione, si collegava direttamente alla rete di distribuzione principale, bypassando completamente il contatore e, di conseguenza, la misurazione dei consumi.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. L’assenza di prove certe, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fosse stato lui a realizzare l’allaccio o che ne fosse consapevolmente l’utilizzatore, ipotizzando che l’autore potesse essere un altro componente del nucleo familiare.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, contestando la valutazione dei suoi precedenti penali e la mancata valorizzazione della sua condotta collaborativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la condanna per il furto di energia elettrica.
Le motivazioni: Doppia Conforme e Pericolosità Sociale
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise e consolidate, che meritano un’analisi approfondita.
Il Principio della “Doppia Conforme” e la Prova della Colpevolezza
In merito al primo motivo, i giudici hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Hanno richiamato il principio della cosiddetta “doppia conforme”. Quando i giudici di primo e secondo grado giungono alla stessa conclusione attraverso un percorso argomentativo coerente e condiviso, le due sentenze formano un unico corpo decisionale. In questo caso, entrambi i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità dell’imputato, sottolineando come egli, in qualità di abitante dell’appartamento (seppur occupato abusivamente), fosse il cosciente fruitore dell’illecita fornitura di energia. La presenza dei cavi che bypassavano il contatore era una prova evidente del furto di energia elettrica in atto, e la sua posizione di occupante rendeva inverosimile una sua totale inconsapevolezza.
La Valutazione delle Attenuanti e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi giurisprudenziali nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche. La valutazione non si è basata su un automatismo, ma su un’analisi concreta del profilo del reo. I precedenti penali dell’imputato, relativi a reati come ricettazione e truffa, sono stati considerati espressivi di una spiccata tendenza a commettere illeciti a scopo di lucro. Questa “insensibilità” rispetto alle precedenti condanne è stata interpretata come un indicatore di una maggiore pericolosità sociale, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più severo e da impedire un bilanciamento delle circostanze a lui favorevole, come previsto dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, conferma che nei casi di furto di energia elettrica, la prova della responsabilità può essere desunta logicamente dalla posizione di chi abita e utilizza l’immobile, essendo il principale beneficiario della fornitura illecita. In secondo luogo, ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve tenere conto dell’intera personalità dell’imputato, inclusi i precedenti penali, anche se relativi a reati di natura diversa. La pregressa condotta criminosa, se indicativa di una propensione al delitto per profitto, può legittimamente ostacolare l’ottenimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Chi è considerato responsabile per un allaccio abusivo di energia elettrica in un’abitazione?
Secondo la sentenza, la responsabilità ricade su chi abita nell’appartamento e ne fruisce consapevolmente. La posizione di utilizzatore dell’immobile è un elemento chiave per presumere la conoscenza e la volontà di commettere il furto.
Cosa significa il principio della “doppia conforme”?
È un principio secondo cui, se la sentenza di primo grado e quella d’appello arrivano alla stessa conclusione con motivazioni simili, esse formano un unico blocco argomentativo. Questo rende molto più difficile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione.
Avere precedenti penali per reati diversi può impedire di ottenere le attenuanti generiche per il furto di energia elettrica?
Sì. La Corte ha stabilito che i giudici possono negare le attenuanti generiche se i precedenti penali, anche per reati diversi come truffa o ricettazione, dimostrano una generale propensione a commettere illeciti per scopo di lucro e una maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1222 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1222 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Foggia, ne ha affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 cod. pen. per essersi impossessato dell’energia elettrica, sottraendola alla società RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi del mezzo fraudolento consistito nell’effettuare con un cavo un allaccio abusivo diretto dalla propria abitazione alla rete di distribuzione, eludendo la misurazione del contatore;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione dì legge e vizio di motivazione poiché non avrebbe potuto sostenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia effettuato l’allaccio abusivo, né che si sia consapevolmente avvalso di tale allaccio, né che l’autore di tali condotte non potesse individuarsi in un altro componente della famiglia – è manifestamente infondato perché deve ritenersi che la Corte di appello e il Giudice di primo grado («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentatìva, sì salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01) abbiano compiutamente motivato sul punto della coscìente fruizione dell’illecita fornitura da parte del NOMENOME NOME abitante nell’appartamento, peraltro abusivamente occupato, che presentava due cavi che erano attaccati direttamente al quadro centralizzato di distribuzione della rete RAGIONE_SOCIALE, bypassando il contatore; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, stante la mancata disapplicazione della contestata recidiva, erroneamente ritenuta poiché non vi sarebbe continuità con le precedenti condanne, e la mancata valorizzazione della condotta collaborativa tenuta dal COGNOME in occasione della perquisizione eseguita dalla P.G. ai fini del giudizio di prevalenza delle generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo che la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una maggiore pericolosità dell’agente, poiché questi si è dimostrato
insensibile rispetto alle precedenti condanne, anche per fatti di ricettazione e truffa, tipicamente espressivi di illeciti per scopo di lucro, impedendo così il diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestat aggravanti alla luce del divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.