Furto di energia elettrica: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il furto di energia elettrica è un reato che, sebbene possa sembrare di lieve entità, comporta conseguenze penali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23803 del 2024, offre un chiaro esempio di come vengono trattati i ricorsi in ultima istanza, soprattutto quando le argomentazioni difensive non introducono nuovi elementi rispetto ai gradi di giudizio precedenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I fatti del caso e l’impugnazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia. Un individuo era stato riconosciuto colpevole per il prelievo illecito di energia elettrica. Non accettando la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
Il fulcro della difesa si basava su un unico motivo: la contestazione della propria responsabilità, sostenendo che non vi fossero prove sufficientemente certe per dimostrare l’effettivo e illecito prelievo di energia. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare nel merito la sua colpevolezza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa del ricorso presentato. Con la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha confermato la condanna dei gradi precedenti e ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità per il furto di energia elettrica
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni punti cardine della procedura penale. In primo luogo, ha rilevato che il motivo del ricorso era meramente reiterativo. Le argomentazioni presentate erano, infatti, le stesse già esaminate e respinte con motivazioni corrette sia in fatto che in diritto dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
In secondo luogo, la Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse supportata da un “conferente apparato argomentativo”. I giudici d’appello avevano illustrato in modo chiaro e logico, basandosi sulle prove emerse durante il processo, la sussistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato. La motivazione della condanna era quindi solida, fondata su prove logiche e puntuali riferimenti agli atti processuali.
La Cassazione, pertanto, ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la motivazione era pienamente valida e coerente.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove fatta nei gradi precedenti. Per avere una speranza di accoglimento, il ricorso deve evidenziare vizi di legittimità specifici, come errori nell’applicazione della legge o difetti gravi nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti già vagliati e respinti si traduce non solo nel rigetto del ricorso, ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La decisione conferma che, in casi di furto di energia elettrica come in altri reati, una sentenza di condanna ben motivata e basata su elementi logici è difficile da scalfire in sede di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di diritto o di fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le prove del furto?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove. Il suo compito non è quello di giudicare nuovamente i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Avendo ritenuto la motivazione della Corte d’Appello coerente e sufficiente, non è entrata nel merito delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME.
Rilevato che il ricorrente contesta la propria responsabilità in ordine ai fatti che gli vengono addebitati deducendo la mancanza di prove certe in ordine all’effettivo prelievo illecito di energia elettrica.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto (si veda quanto riportato al paragrafo 2 della motivazione, in cui è illustrata, sulla base di prove logiche e attraverso puntuali riferimenti alle emergenze processuali, la sussistenza del reato e la riferibilità all’imputato della condotta illecita).
Rilevato che il motivo è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Prei1erte