Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35542  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
 Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, 2 e 7, cod. pen., avente ad oggetto energia elettrica.
 Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la responsabilità dell’imputata quanto all’elemento soggettivo sulla base di mere presunzioni, senza spiegare come la residenza nell’abitazione dimostri la consapevolezza dell’allaccio abusivo. I giudici avrebbero altresì errato nel ritenere l’allaccio abusivo integrante l’aggravante della violenza sulle cose nonché nel considerare integrata l’aggravante della destinazione a pubblico servizio (che riguarderebbe «la rete, non l’energia sottratta in ambito privato»), con conseguente erronea mancata declaratoria d’improcedibilità per difetto di querela. Sarebbe stata altresì confermata la sussistenza della recidiva, senza l’analisi della pericolosità sociale in relazione all’attinenza ai precedenti penali, oltre che bilanciate le attenuanti generiche in termini di mera equivalenza rispetto alle aggravanti con condanna dell’imputata a una pena sproporzionata.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (diffusamente esplicitati a pag. 2 della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che . si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, si aggiungono ulteriori e autonomi profili d’inammissibilità delle censure in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
I giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo non in via presuntiva ovvero in considerazione della mera residenza della prevenuta ma con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, e all’esito della valutazione di plurime circostanze fattuali. Trattasi dell’insussistenza di regolare fornitura di energia elettrica in favore dell’immobile, alimentato solo in forza dell’allaccio abusivo e concretamente abitato, anche nel contesto temporale dell’accertamento, dalla prevenuta non risultante aver pagato il relativo servizio di fornitura. Altrettanto correttamente è stato ritenuto accertato come commesso dalla prevenuta il furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio, come contestato in rubrica, con conseguente procedibilità d’ufficio in ragione della seconda delle due citate aggravanti. Ciò in forza dell’accertato allaccio abusivo alla rete En
con conseguente distrazione finale dell’energia dal pubblico servizio, del quale la stessa prevenuta se ne è consapevolmente avvalsa, indipendentemente dalla circostanza, peraltro non ritenuta emergente dagli atti, per cui si sarebbe in ipotesi potuto trattare di allaccio materialmente realizzato da altri (si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 281440 01; sez. 4, n. 48592 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 01). Parimenti dicasi quanto all’accertata recidiva, ritenuta in forza della perdurante inclinazione al delitto argomentata dalla condotta accertata, tenuta per anni, in relazione alla pluralità dei precedenti penali (pag. 5) e al trattamento sanzioNOMErio (sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, poi ridotti per il rito). Trattasi di pena sostanzialmente prossima al minimo edittale e determinata in considerazione del bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza motivato in ragione delle modalità del fatto e della condotta di vita anteatta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 igli e’stejisore GLYPH
Il Presidente