Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Palermo del 19 febbraio 2020, con cui NOME er stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabi dell’imputato.
2.2. Improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
Il ricorso è inammissibile.
In particolare, col primo motivo di ricorso si contesta l’affermazio responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte territoriale indicato le ragion base delle quali ritenere contraddittorie le dichiarazioni del teste della difesa dello stesso imputato. Le circostanze valutate dai Giudici di merito non sareb invero, idonee a fondare il convincimento circa la consapevolezza da pa dell’imputato dell’esistenza dell’allaccio abusivo e del connesso reato realizzat coniuge.
Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legi in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è im da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale proba sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’imp avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di tra indebito profitto economico, tra cui il fatto che l’imputato era l’intestata fornitura, essendo ancora residente nell’immobile oggetto di accertamento, risp al quale l’allaccio abusivo rappresentava l’unico mezzo di alimentazione elett L’evidenziata separazione di fatto non esimeva, inoltre, l’imputato dall’ottemp al dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse famiglia né dall’obbligo di contribuire ai bisogni familiari.
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La circostanza della consapevole fruizione illecita di energia elettrica inte estremi del reato ascritto anche qualora l’allaccio abusivo sia stato materia realizzato da terzi poiché la circostanza di abitare nell’immobile alim illecitamente determina l’interesse personale, diretto e concreto al prelievo irr di energia elettrica.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chied rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adoz nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto mo procedere è inammissibile.
Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza d querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l’aggrav cui all’art. 625, comma 1, n.7, avendo l’imputato commesso il reato su cosa dest a pubblico servizio o pubblica utilità. In tale ipotesi, infatti, il reat perseguibile d’ufficio ( art. 624, comma 3 cod. pen., come modificato dall’art. d.lgs n.150/ 2022).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – n sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fa della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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