Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procedere COGNOME nei confronti di COGNOME NOME per mancanza di querela in relazione al delitto contestato di cui all’art. 624 e 625 comma 2 n. 2 cod.pen, perché al fine di procurarsi un profitto e soddisfare il fabbisogno elettrico si impossessava di energia elettrica per un valore di euro 11928 KWh, sottraendola alla società fornitrice RAGIONE_SOCIALE Nazionale, mediante allaccio con un cavo elettrico direttamente alla cassetta di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE. Commesso in Andria l’ 11.11.2016 .
1.1. La Corte aveva escluso l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen. riferita alla destinazione a pubblico servizio in quanto riteneva che non fosse stata contestata nemmeno in fatto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di COGNOME Bari per violazione di legge deducendo che l’aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio, destinata cioè ad essere fruita dal pubblico e dalla generalità dei consociati, ha carattere oggettivo e non valutativo essendo una connotazione intrinseca del bene. Poiché la contestazione dell’aggravante relativa alla energia elettrica fornita dall’RAGIONE_SOCIALE risultava in fat chiara e precisa ne derivava la procedibilità di ufficio del reato di furto.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso e conseguentemente l’ annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di Appello in diversa composizione.
3.1. Ha presentato memoria scritta il difensore del ricorrente il quale ha chiesto in primis il rigetto del ricorso e in subordine dichiararsi il reato estinto p intervenuta prescrizione maturata nel settembre 2023 o al più nel gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato stante la dedotta violazione dell’art. 625 n. 7 c.p., perchè risulta pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile di ufficio.
Il Collegio condivide l’orientamento recentemente riaffermato da varie pronunce di questa Corte (Sez 5 n. 14890 del 14.03.2024 Rv. 286291; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024 ) Rv. 285844 – 01 Sez. 4 – , n. 48529 del 07/11/2023 Ud. (dep. 06/12/2023 ) Rv. 285422 – 01).
2 COGNOME
Nel caso concreto, il capo di imputazione era stato ab origine formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi, che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravatrice dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio. Si è indicata nell’imputazione la condotta consistita nell’allacciarsi “con cavo elettrico direttamente alla cassetta di proprietà” dell’RAGIONE_SOCIALE, cosicchè deve ritenersi adeguatamente contestata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza Donde la correttezza della contestazione in fatto, senza cioè l’indicazione specifica normativa, dell’aggravante che continua a rendere perseguibile di ufficio il furto ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE nel caso in esame.
Con riferimento al furto aggravato ex art. 625 n. 7 (per le ipotesi diverse da quelle dell’aggravante della destinazione a pubblica fede), assieme ad alcune altre ipotesi indicate nello stesso art. 624, infatti, è pacifico,atteso l’inequivo dato letterale dell’art. 624, comma terzo cod.pen., che sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio, anche dopo la modifica operata dall’ art. 2 d. Igs. n. 150 del 2022, della procedibilità relativa alla generalità dei reati di furto aggravat nel senso della sopravvenuta perseguibilità di questi soltanto su querela di parte. Regime più favorevole, applicabile anche ai reati oggetto di processi in corso, in virtù del disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen.
La destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, fa si che sia più severamente punita l’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente ad un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio. La nozione più generale di “destinazione a pubblico servizio” non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). Va infine considerato che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata i frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinar positivamente tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale
scopo solo in via strumentale. Si pensi alla L. n. 146 del 1990, che qualifica l’approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, conne servizi pubblici essenziali, alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, alla legge istitutiva della Autorità amministrativa per l’energia e il gas ex L. 14 novembre 1995 n. 481. Anche tale produzione normativa è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento “soggettivo” dell’attributo “pubblico” riferito al servizio, ad una lettura invece in senso “oggettivo” che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. Pure l’art. 625 comnna 2 n. 7 c.p. che conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico – tale qualificando espressamente quello di erogazione della energia attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica. Tuttavia consentono anche di concludere per la idoneità, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto vantaggio della stessa. E tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione, come nel caso di specie, di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto con cavo elettrico direttamente alla cassetta RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudice a quo, nel presente processo, in cui il capo di imputazione presentava la indicazione appena ricordata, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dal combinato disposto dell’art. 627 n. 7 in relazione all’art. 624 comma 3 c.p.; infatti, pur in presenza di contestata aggravante in fatto, atta a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenuto rilevante l inconferente circostanza della mancanza di querela della PO.
2.Segue l’annullamento senza rinvio alla Corte di Appello di Bari altra Sezione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23.10.2024