Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23918 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale, riportandosi alla requisitoria, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il difensore dell’imputata, il quale ha chiesto la conferma della pronuncia impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.II Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il delitto di furto di energia elettrica per mancanza di querela.
In particolare, secondo il capo di imputazione, NOME COGNOME si era impossessata di Kwh 49.076,87 di energia elettrica, del valore complessivo di euro 8.466,00, sottraendolo alla società RAGIONE_SOCIALE con la quale aveva stipulato un contratto di somministrazione (poi sospeso per mancato pagamento delle bollette), realizzando un allaccio diretto alla rete elettrica che le consentiva di evitare la registrazione dei consumi sul contatore.
2. Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., stante la procedibilità d’ufficio del delitto di furto di energia elettrica, anche dopo l novella operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stata l’azione diretta su un bene destinato a pubblico servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto.
Occorre premettere che, rispetto alle modalità con le quali deve essere contestata la circostanza aggravante in esame, si registrano, allo stato, variegati orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima impostazione interpretativa, infatti, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (v., tra le altre, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, PMT c. COGNOME, Rv. 285844 – 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, PG c. Marcì, Rv. 285422 – 02).
Secondo, invece, un altro orientamento, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero mediante l’indicazione della
2 GLYPH
NOME
relativa norma. Ciò in quanto la predetta citata circostanza aggravante ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (v., tra le altre, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, PG c. COGNOME, Rv. 285465 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
La differenza tra le due posizioni sinteticamente richiamate si fonda sulla possibilità di ritenere, o meno, la circostanza aggravante inerente la destinazione del bene ad un pubblico servizio di natura auto-evidente, situazione nella quale soltanto detta circostanza aggravante potrebbe essere contestata in fatto secondo l’insegnamento recato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01.
1.1. Il collegio ritiene che, proprio alla luce delle indicazioni provenienti dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, debba essere affermato che la circostanza aggravante della destinazione del bene ad un pubblico servizio ha natura valutativa.
Invero, tale pronuncia ha osservato che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fat materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravante in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, cit.). Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di
GLYPH
3
fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse».
Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l’energia, tuttavia ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’aggravante è la concreta destinazione (piuttosto che la natura) del bene ad un pubblico servizio.
La pluralità di destinazioni che il bene-energia può avere, e che ha storicamente avuto (ed è suscettibile di avere in futuro con la sempre maggiore diffusione di forme di autoproduzione di energia), comporta che la destinazione dello stesso ad un pubblico servizio non possa essere considerata alla stregua di un connotato intrinseco e auto-evidente del bene medesimo, atteso che, per essere affermato o negato, richiede una valutazione da parte dell’interprete, valutazione che può in alcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra-penali sulle quali si registra, peraltro, una continua evoluzione.
E che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole lo dimostra plasticamente la compresenza, all’interno della disposizione normativa di cui all’art. 625, di due diverse ipotesi di aggravanti, quelle previste dal n. 7 e dal n. 7 -bis, legate da rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
1.2. Ritenuta, dunque, la natura “valutativa”, secondo i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite “Sorge” della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva è se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa dell’imputata, anche in relazione alla circostanza aggravante dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.
Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenza delle Sezioni Unite “Sorge”, la collocazione del tema della contestazione della circostanza aggravante nel perimetro della necessità di una informazione dettagliata, diretta all’imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare le conseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all’art. 6, par. 3, lett a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali laddove individua, tra i canoni dell’equo processo, quello che l’imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, ciò che è prodromico all’esercizio, da parte dello stesso, del fondamentale diritto di difesa.
GLYPH
D’altra parte, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha posto in rilievo tali esigenze difensive dell’imputato, rispetto a modifiche in peius “a sopresa”, ossia non precedute da una adeguata contestazione, nella fondamentale sentenza c.d. Drassich I c. Italia, la quale, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’Il dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.).
Lo scopo di rendere in concreto l’imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, id est anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto quando egli possa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
In altre e più chiare parole, tale scopo è raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
1.3. Orbene, nella fattispecie per cui è processo, tale scopo si è realizzato compiutamente poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, nello stesso il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alla condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, rete che, per l’appunto, fornisce un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”.
Di qui l’errore nel quale è incorsa la pronuncia impugnata che, pur in presenza di un’adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie la stessa mancasse.
La sentenza impugnata deve essere annullata e il rinvio va disposto, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.
A
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024 Il Consigliere COGNOME
D<