Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a CATANZARO il 11/09/1978
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, resa all’esito di rito abbreviato, che aveva condannato COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, «al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica di proprietà Enel S.p.a., allacciandosi abusivamente e direttamente alla rete elettrica esterna …, così alimentando illecitamente ogni struttura elettrica all’interno della propria abitazione». Con le «aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose … e su cose esposte per necessità a pubblica fede o comunque destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità».
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Sostiene che non sarebbe sussistente l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. peri., né con riferimento all’ipotesi di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede né con riferimento all’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, atteso che l’allaccio abusivo sarebbe stato realizzato all’interno dell’immobile di proprietà dell’imputata, manomettendo il contatore dell’energia consumata, realizzando un «by pass».
Non sussistendo l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., il reato risulterebbe procedibile solo a querela di parte, che, nel caso in esame, la persona offesa non aveva presentato. I giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato l’unico motivo di ricorso.
4.1. La Corte di appello, invero, ha correttamente ritenuto il reato procedibile d’ufficio, essendo sussistente l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio.
Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostan previste dall’art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede). Il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Tanto premesso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, avendo ritenuto provato (sulla base della comunicazione di notizia di reato e della relazione dei tecnici dell’ENEL) l’abusivo allaccio diretto alla rete di distribuzione, ha correttamente ritenuto sussistente l’aggravante (che era stata anche formalmente contestata), non assumendo rilievo la circostanza che la manomissione fosse stata realizzata in un punto della rete che si trovava all’interno della proprietà privata, ma la destinazione dell’energia al pubblico servizio.
4.2. Quanto all’aggravante dell’aver commesso il fatto su cosa esposte alla pubblica fede, va rilevato che, a seguito della riforma del 2022, la sua contestazione non incide più sulla procedibilità del reato. Tanto premesso, va rilevato, in ogni caso, che la Corte di appello ha ritenuto correttamente configurabile l’aggravante in questione poiché, sulla base degli accertamenti effettuati dai tecnici dell’Enel, aveva ritenuto dimostrato che la sottrazione dell’energia elettrica fosse avvenuta mediante un allaccio abusivo realizzato direttamente sui cavi esterni della rete, che per necessità sono esposti alla pubblica fede (cfr. Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Schiera, Rv. 219927).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente