Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME
COGNOME;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi, resa in data 9 giugno 2016, che ha ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624,625 nn. 2) e 7) cod.pen., rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, previo giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
2.L’imputata, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
1.2. La ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per difetto sopravvenuto di condizione di procedibilità del reato così come ritenuto in sentenza dal Tribunale di Palmi; inosservanza dell’art. 624 comma 3 cod.pen. e dell’art. 625 n. 7 cod.pen.; mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciare ex art. 129 cod.proc. pen. sentenza di non doversi procedere per mancanza della necessaria querela.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7) per essere stato il fatto compiuto su bene esposto alla pubblica fede; di contro non ha motivato sull’aggravante del fatto commesso su “bene destinato a pubblico servizio”, di fatto escludendola.
La sentenza di appello, con motivazione logicamente non compatibile, ha considerato che il Tribunale avesse ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. per essere il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, mentre tale aggravante era stata in realtà esclusa tanto da non risultare esplicitamente richiamata nella parte motiva della sentenza.
Sotto altro profilo, rileva la difesa che non necessariamente il furto di energia elettrica compiuto mediante l’allaccio alla rete pubblica deve pregiudicare o esporre a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico, o rendere inutilizzabile meno efficiente la cosa destinata a pubblica utilità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore, con memoria, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
A seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett, i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigo dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen, (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che: a) la persona offesa sia incapace, per età o per infermità; b) ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 62 comma 1, n. 7 cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest’ultimo caso torna la regola della punibilità a querela); c) quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; d) ricorra taluna delle circostanze di cu all’articolo 625, comma 1, n. 7 bis cod. pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altr servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
1.2. La difesa si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante dell’essere la condotta compiuta su res destinata a pubblico servizio ( “sulla cassetta di derivazione e i cavi della rete , d distribuzione destinata a pubblico servizio”) nonostante la sentenza di primo grado abbia espressamente motivato la sussistenza dell’aggravante in esame esclusivamente sotto l’ulteriore profilo, parimenti contestato, dell’essere la condotta compiuta su res esposta alla pubblica fede.
Nella sentenza di appello è affermato che “il reato in contestazione (furto aggravato di energia elettrica) nonostante le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 in relazione al regime di procedibilità, è comunque procedibile d’ufficio essendo stata contestata e ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7 cod.pen. per essere il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio”.
In effetti non appare ravvisabile il vizio dedotto, in mancanza di elementi decisivi dai quali ritenere che i giudici di primo grado abbiano inteso escludere il profilo contestato dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio.
La sentenza di primo grado ha ritenuto “integrata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen.”, procedendo ad un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e “le aggravanti contestate”, senza alcuna esclusione dell’aggravante in esame o del profilo oggi in rilievo, pur se la motivazione fa espresso riferimento all’esclusivo profilo della commissione del fatto su res esposta a pubblica fede e non su res destinata a pubblico servizio.
La circostanza che il Tribunale abbia motivato espressamente solo con riguardo al diverso profilo della esposizione a pubblica fede viene in rilievo come parziale deficit motivazionale della sentenza, colmato, tuttavia, dalla Corte di appello facendo legittimo uso dei poteri integrativi della motivazione, atteso che « la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227)»( Sez.5, n. 13435 del 04/03/22, Rv.282878-01).
Non può ritenersi neppure che una sostanziale esclusione del profilo contestato sia ricavabile dai criteri seguiti in sede di dosimetria della pena in quanto la sentenza di primo grado ha fatto generico riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7) cod. pen., in sede di bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche, inclusivo anche del profilo che viene in rilievo.
2. Con riferimento all’ulteriore censura espressa in ordine alla insussistenza delle condizioni per la ricorrenza dell’aggravante in esame in ragione del difetto di una condizione di pregiudizio reale, o pericolo di pregiudizio, occorre altresì considerare come sia superato l’orientamento che richiedeva, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in esame, che l’agente avesse pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, COGNOME, Rv. 105901; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, COGNOME, Rv. 104749; Sez. 2, n. 49 del 17/01/1967, COGNOME, Rv. 104369). Secondo il più recente e consolidato insegnamento, cui si ritiene di aderire, in tema di furto, «è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comrna primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229)» ( Sez. 5, n. 48529 del 7/11/2023, Rv
285422-02). Le ipotesi descritte nell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione.
Quando l’oggetto del furto consiste in energia elettrica, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pubblica del servizio « e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore o del fruitore del bene, dall’eventuale danno provocato all’apparecchio destinato alla fornitura e dall’effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti» (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, COGNOME, non massimata).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2024.