Furto di Energia Elettrica: Procedibilità d’Ufficio anche Dopo la Riforma
Il furto di energia elettrica è una problematica diffusa che presenta interessanti risvolti giuridici, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento fondamentale sulla procedibilità di questo reato, confermando che l’azione penale può essere avviata d’ufficio, senza necessità di una querela da parte della società erogatrice. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato di energia elettrica. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando una questione di natura prettamente procedurale. La difesa sosteneva che, a seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), il delitto di furto sarebbe diventato, in via generale, punibile solo a querela della persona offesa. Di conseguenza, in assenza di una formale querela da parte della società elettrica, l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita.
La Questione Giuridica: L’impatto della Riforma sulla Procedibilità
Il fulcro del ricorso verteva sull’interpretazione della nuova formulazione dell’articolo 624 del codice penale. La riforma ha effettivamente esteso il regime di procedibilità a querela a diverse ipotesi di furto che prima erano perseguibili d’ufficio. La tesi difensiva si basava su questa generalizzazione, omettendo però di considerare le eccezioni previste dalla stessa normativa.
La domanda a cui la Corte è stata chiamata a rispondere era se il furto di energia elettrica rientrasse nella nuova regola generale della procedibilità a querela o se, al contrario, continuasse a essere perseguibile d’ufficio.
L’Aggravante Speciale nel Furto di Energia Elettrica
La chiave per risolvere la questione risiede nella natura stessa dell’energia elettrica e nella sua qualificazione giuridica. I giudici di merito avevano contestato all’imputato l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio, come previsto dall’articolo 625, n. 7, del codice penale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell’ordinanza in esame, l’energia elettrica è sempre considerata un bene destinato a un pubblico servizio. Questo vale a prescindere dal punto in cui avviene la sottrazione, anche se l’allaccio abusivo si trova all’interno di una proprietà privata. Ciò che rileva non è dove transita l’energia, ma la sua destinazione finale, che è appunto quella di alimentare un servizio essenziale per la collettività.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza della difesa manifestamente infondata. I giudici hanno spiegato che il legislatore della Riforma, pur modificando il regime di procedibilità per il furto, ha mantenuto la procedibilità d’ufficio quando ricorre una delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 625, n. 7, del codice penale.
Nello specifico, il nuovo terzo comma dell’articolo 624 c.p. stabilisce che si procede d’ufficio se il reato è aggravato da circostanze quali l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Poiché il furto di energia elettrica integra sempre questa specifica aggravante, la sua procedibilità rimane d’ufficio.
La Corte ha quindi concluso che non è necessaria alcuna querela per perseguire penalmente chi sottrae illecitamente energia elettrica. La natura pubblica del bene sottratto giustifica l’intervento diretto dello Stato, a prescindere dalla volontà della società fornitrice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza della Cassazione consolida un principio di fondamentale importanza pratica. Chi commette un furto di energia elettrica deve essere consapevole che il procedimento penale nei suoi confronti può essere avviato in qualsiasi momento dalle autorità, non appena queste vengano a conoscenza del fatto, senza attendere l’iniziativa della società danneggiata. La decisione riafferma che la destinazione a un servizio pubblico dell’energia prevale su ogni altra considerazione, mantenendo un elevato livello di tutela penale per un bene considerato essenziale per la vita della comunità.
Dopo la Riforma Cartabia, per il furto di energia elettrica è sempre necessaria la querela della persona offesa?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il furto di energia elettrica rimane procedibile d’ufficio, cioè senza necessità di una formale querela.
Perché il furto di energia elettrica è considerato un reato aggravato?
Perché l’energia elettrica è qualificata come un bene destinato a un pubblico servizio. Questa caratteristica integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale, indipendentemente dal fatto che l’allaccio abusivo avvenga in una proprietà privata.
Cosa comporta la presenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio?
La presenza di questa aggravante rende il reato di furto procedibile d’ufficio, come espressamente previsto dal nuovo art. 624, comma 3, del codice penale. Pertanto, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di procedere penalmente una volta avuta notizia del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall’avere commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
Rilevato che la difesa lamenta l’assenza della condizione di procedibilità della querela.
Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante contestata dell’essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, tale essendo l’energia elettrica (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:”In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta”); in ragione ciò il reato è procedibile d’ufficio: ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall’entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d’ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all’artico 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d’ufficio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024