Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14634 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/02/1990 NOME nato a PALERMO il 02/10/1995
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale i due imputati erano stati condannati per concorso del reato di furto pluriaggravato;
rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa di Baglione si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di concorso in furto pluriaggravato;
ritenuto che esso sia diretto a ottenere un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, non scandita da una specifica critica e dalla individuazione di precisi travisamenti delle emergenze processuali congruamente valorizzate dai Giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del compendio probatorio raccolto, che non residuano dubbi sulla colpevolezza dell’imputato, atteso anche che, in tema di furto di energia elettrica, non occorre la prova che la manomissione sia stata materialmente compiuta dall’imputato, risultando sufficiente che l’immobile illecitamente alimentato si trovi nella sua disponibilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato);
rilevato che con il secondo motivo di ricorso la Difesa di Baglione si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, da un lato, il motivo di appello sul punto e sulla graduazione della pena inflitta era estremamente generico e in quanto, dall’altro lato, esso si configura come sostanzialmente rivalutativo rispetto all’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sul punto, avendo la stessa evidenziato come l’intero quantitativo di energia prelevato sia sfuggito alla registrazione e l’imputato sia stato anche denunciato per invasione abusiva dell’immobile e come il reato contestato risulti anche aggravato da due circostanze ad effetto speciale, elementi, questi, ritenuti ostativi, con motivazione non illogica, all’accoglimento della richiesta difensiva (si veda, in particolare, pagina 7 del provvedimento impugnato);
rilevato che con il primo motivo di ricorso la Difesa di NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di concorso in furto pluriaggravato;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto volto ad ottenere un’alternativa
NOME
rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità, anche in considerazione del fatto che la Corte ha evidenziato come non possa dubitarsi della responsabilità penale
dell’imputata, avendo la stessa fornito un proprio contributo partecipativo nell’esecuzione della condotta criminosa con l’invasione dell’immobile e la illecita
fruizione di energia elettrica in assenza di qualsiasi contratto di fornitura (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso della COGNOME con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, sia anch’esso inammissibile in quanto le caratteristiche del
fatto e le circostanze ad effetto speciale contestate sono state ritenute idonee a giustificare, alla stregua di un apprezzamento di merito che appare immune da
qualunque profilo di illogicità, alla modifica richiesta del giudizio di equivalenza nonché alla riduzione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.