Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 13/07/1991
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo due distinti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione di legge, in punto di affermata responsabilità del furto di energia elettrica contestatogli; violazione di legge in ordine all’art. 62, comma 1 n. 4 cod. pen. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di appello, che si salda essendo le due sentenze conformi, a quella di primo grado, ha confermato che, nell’immobile che l’imputato aveva occupato insieme alla compagna, era avvenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica Enel e che gli imputati avevano riferito di aver agito per necessità. I giudici del merito hanno rilevato, relativamente alla specifica posizione dell’odierno ricorrente, che lo stesso fosse pienamente consapevole della illegittima fruizione dell’energia elettrica presso l’abitazione in cui viveva, a mezzo di allaccio diretta alla rete, attraverso la quale funzionavano gli apparecchi elettrici interni all’abitazione stessa. Tale accertamento risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche se realizzato da terzi. (Sez.5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 – 01.)
In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell’imputato, tenuto conto che si tratta di un reato a consumazione progressiva. Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell’asserita minima rilevanza economica del danno. Adeguata motivazione,
non incrinata dalla generica critica formulata in ricorso, risulta pure fornita al diniego della valutazione di prevalenza delle riconosciute circostanze generiche, posto che la Corte di appello ha evidenziato la grave illiceità della condotta complessivamente emersa dalla ricostruzione dei fatti.
GLYPH Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.