Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33067 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con la sentenza emessa il 30 gennaio 2024, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di furto di energia elettrica, escludendo la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, per difetto di querela.
In particolare, il Tribunale oplontino ha ritenuto di escludere la sussistenza della circostanza aggravante rilevando come l’energia elettrica costituisca ‘res’
destinata al pubblico servizio se sottratta direttamente alla rete di distribuzione, non anche nel caso in cui si veda in una manomissione del contatore.
Il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge penale, rilevando come ciò che risulta determinante non è la manomissione operata né l’oggetto della stessa, bensì l’energia elettrica in sé, in quanto bene destinato a una fruizione indeterminata di utenti e la cui sottrazione ne impedisce la somministrazione a terzi.
Il ricorso è stato trattato, senza l’intervento delle parti – in quanto è risultata tardiva la richiesta di trattazione orale depositata dall’AVV_NOTAIO, nominata difensore di ufficio, alla quale è poi subentrata l’AVV_NOTAIO di fiducia – ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 – duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per iscritto, rilevando come il bene energia sia da ritenersi destinato a pubblico servizio in sé, pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va evidenziato come nel caso in esame l’imputazione riguardi «la manomissione di apparati di misura e, in particolare, sganciando lo spinotto del limitatore dalla sua regolare sede» l’imputato si impossessava della energia elettrica e alimentava con la stessa un immobile.
A ben vedere, il caso in esame si caratterizza perché il Giudice ha ritenuto di escludere la contestata aggravante della destinazione a pubblico servizio che, ex artt.624, comma 2, e 625, comma 7, cod. pen., rendeva procedibile di ufficio il delitto di furto.
Tale esclusione, come osserva la Procura ricorrente, si concentra sulle modalità della manomissione e, citando un orientamento giurisprudenziale, rileva come la sottrazione non abbia riguardato un bene che era destinato al pubblico servizio, bensì a quello privato.
Deve invece rilevarsi come, per un verso, l’imputazione non fa riferimento ad una manomissione funzionale a rallentare il rilevamento del passaggio di energia, e comunque come l’energia costituisca in sé un bene destinato a servizio pubblico, cosicchè l’appropriarsi dello stesso, senza che si abbia pagamento del dovuto, determina sottrazione di un bene che altrimenti sarebbe stato destinato ad altri.
In tal senso, occorre distinguere: alcune recenti sentenze sul tema sono correlate alla verifica della contestazione in fatto della aggravante, non essendo stata in quei casi la stessa esplicitamente richiamata nell’imputazione, il che invece avviene nel caso in esame. Cosicchè le valutazioni operate da questa Corte di legittimità risultavano funzionali verificare la sussistenza nell’imputazione, in fatto della descrizione della aggravante, al fine di consentire un corretto esercizio del diritto di difesa, data la natura valutativa della stessa. In questo senso, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01, ha affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. Nel caso COGNOME la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante fosse stata adeguatamente contestata, allorchè venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”.
Nello stesso senso, della destinazione ‘in sé’ della energia a pubblico servizio, pur a fronte della contestazione non specifica quanto alla aggravante e, quindi, a prescindere dalla forma della contestazione, è stato ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua
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destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 01; conf. N. 1850 del 2016 Rv. 266229 – 01, N. 1094 del 2022 Rv. 282543 – 01).
Diversamente, si è esclusa la legittima contestazione in fatto e si è ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 – 01) La Corte con tale ultima pronuncia ha affermato che la citata circostanza aggravante ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore.
Nel caso qui in esame, invece, ci si trova di fronte a una esplicita contestazione dell’aggravante, sia in fatto che in diritto, che rende procedibile officiosamente il delitto di furto, cosicchè non si pone una questione di adeguata contestazione in fatto, bensì il tema è esclusivamente quello della sussistenza dell’aggravante contestata, che il Giudice territoriale ha escluso.
Il caso che qui interessa vede, quindi, una contestazione esplicita dell’aggravante, cosicchè deve farsi riferimento al AVV_NOTAIO principio, affermato da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282543 – 01, per cui la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625 n. 7 c.p. è quella la cu destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773).
In altri termini, l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio. E’ allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia, mentre transita nella rete, bensì, per l’appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio.
Carattere che l’energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l’utenza privata, che l’ha richiamata deviandola dalla rete AVV_NOTAIO, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la natura di pubblico servizio.
Tale principio è oltremodo condiviso da questo Collegio e comporta la fondatezza del ricorso.
Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio dinanzi alla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 14/06/2024