Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33060 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
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Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non doversi procedere, per assenza di querela, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di furto di energia elettrica aggravato dall’essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, lamentando inosservanza o erronea applicazione di legge, per essere il reato procedibile d’ufficio.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; b) note nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che l’originaria contestazione comprendeva esplicitamente la circostanza aggravante dell’essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio (ciò che rende, anche dopo l’entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, procedibile d’ufficio il delitto de quo, ai sensi dell’art. 624, ult. comma, cod. pen.), si osserva che la tesi della sentenza impugnata, secondo la quale la circostanza sarebbe insussistente quando la sottrazione avviene attraverso alterazioni o manomissioni del contatore che interferiscono sul sistema di registrazione dei consumi, poiché, una volta entrata nella disponibilità dell’utilizzatore l’energia perderebbe la propria connotazione di cosa destinata a pubblico servizio, non ha alcun fondamento.
Secondo la giurisprudenza anche recente di questa Corte (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 0), in tema di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale
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aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, COGNOME, non massinnata; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). Le ipotesi descritte nell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche fontane pubbliche, biblioteche, farmaci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). È irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità AVV_NOTAIO. Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la ratio delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzioNOMErie, inducono ad avvalorare un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617). Ne segue l’accoglimento dell’impugnazione. Poiché viene in rilievo un ricorso immediato ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il procedimento va rinviato, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 569, al giudice competente per l’appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 21/05/2024