Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31301 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati (contenenti il medesimo ordine di censure), avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per furto aggravato;
considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi – con cui si assume la violazione dell legge penale sostanziale e processuale, in particolare in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui conseguirebbe l’improcedibilit per difetto di querela – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di furto di energia elettrica, è configura l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediant allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizi alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stess un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 – 01), correttamente richiamata dalla Corte territoriale (non occorrendo immorare sull’aggravante di cui all’art. 62 comma 1, n. 2, cod. pen., non rilevante sotto il profilo della procedibilità rispetto alla quale il nulla adduce);
considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi – con cui si adducono la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e il vizio di motivazione – è manifestamen infondato poiché – come correttamente osservato dalla Corte di merito – «l’attività di verifica de stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal person dell’ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive d all’art. 360 cod. proc. pen» (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286 – 01);
considerato che il terzo motivo dei ricorsi – con cui si deduce il vizio di motivazione ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati e, in particolare. alla ritenuta sussist dell’elemento soggettivo – è:
– in relazione all’impugnazione di COGNOME, manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (evidenziando che non vi è alcuna indicazione in ordine alla durata del prelievo abusivo e all’entità del danno subito dall’ente gestore), reiter le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha dato esaustivamente conto di aver ritenu responsabile il COGNOME COGNOME base delle dichiarazioni confessorie da lui rese;
– in relazione all’impugnazione di COGNOME, inedito, non potendo « essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratt di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato poss dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla
violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifi riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
considerato che il quarto motivo di entrambi i ricorsi – con cui si contesta il vizi motivazione in ordine all’omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche previa esclusione alla recidiva – è del tutto generico poiché affidato ad enunciati assertivi (e al m richiamo di princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie) e manifestamente infondato in quanto (contrariamente a quanto assunto dalla difesa) il Giudice di merito ben può fare riferimento, nel compiere il giudizio di bilanciamento, ai precedenti penali qual elemento preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad esso riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.