Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MELITO DI PORTO COGNOME il DATA_NASCITA NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA NOME nato a MELITO DI PORTO COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inarnmissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25 marzo 2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di proscioglimento di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2) e 7) cod. pen. (commesso fino al 9 dicembre 2016) per mancanza di querela, su appello del Procuratore Generale e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha dichiarato tutti i predetti imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, li ha condannati alla pena di 1 anno di reclusione e 4000 euro di multa ciascuno.
Nel capo di imputazione era stato loro contestato di essersi impossessati, nella qualità di inquilini di alcuni appartamenti ubicati nella palazzina sita ne Villaggio INDIRIZZO, di un notevole quantitativo di energia RAGIONE_SOCIALE sottraendolo alla società RAGIONE_SOCIALE, attraverso la predisposizione di un allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE che alimentava i singoli alloggi, con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubb servizio o pubblica utilità, nonché con il ricorso a mezzo fraudolento, consistito nel predisporre l’allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE pubblica.
La Corte di Appello ha rilevato che il capo di imputazione reca la contestazione della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio che, anche dopo la novella di cui all’art. 2 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, rende il reato perseguibile di ufficio e ha ritenuto provata la condotta di reato ascritta a tutti gli imputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore.
2.1. NOME COGNOME ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte di Appello non avrebbe proceduto ad “una serie di integrazioni istruttorie/probator e avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse con i motivi appello, essendosi limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. Elenca, altresì, alcune massime giurisprudenziali sul Ut vizio di motivazione deducibile e sui limiti del sindacato di legittimità.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto unico, hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della destinazione del bene oggetto di impossessamento a pubblico servizio. Il difensore osserva che le 6D, forniture di energia RAGIONE_SOCIALE erano relative ad abitazioni private e non già edific
pubblici, sicché non poteva essere ravvisata la circostanza ex art. 625 n. 7 cod. pen. che vale a rendere il reato procedibile di ufficio. Richiama in tal senso la sentenza Sez. 4 del 3/10/2023 n. 48043 con cui si è affermato che non integra l’aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia, in quanto il contatore, destinato a misurare l’effettivo consumo di energia nell’interesse esclusivo della RAGIONE_SOCIALE, non può essere considerato cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, non soddisfacendo un’esigenza generale della collettività. Rileva, infine, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva sporto querela e non si era costituita parte civile.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con dui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Tutti i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per difetto assoluto di specificità.
Nella non contestata elencazione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, si dà atto che NOME COGNOME aveva censurato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
A tale censura la Corte di appello ha replicato che la sottrazione di energia era avvenuta tramite allaccio abusivo alla rete pubblica.
Il ricorrente lamenta in modo del tutto generico la mancata rinnovazione dell’istruttoria, senza spiegare quali sarebbero i temi da approfondire e le prove da assumere, nonché la mancata risposta ai motivi di impugnazione, a cui invece, come visto, la Corte ha opposto gli argomenti sopra indicati, senza che ad essi siano state opposte specifiche ragioni in fatto o in diritto.
6. I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Il riconoscimento della circostanza aggravante dell’essere la cosa oggetto di impossessamento destinata a pubblico servizio è coerente con il consolidato orientamento per cui, ai fini della sua sussistenza, quel che rileva è la natura oggettiva del bene e la sua destinazione a soddisfare bisogni della collettività. Proprio in ragione di ciò si è affermato che, in tema di furto di energia RAGIONE_SOCIALE, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l energia RAGIONE_SOCIALE, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un
pubblico servizio (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060 – 01)
Il richiamo alla sentenza citata nel ricorso (sez 4 del 3/10/2023 n. 48043 n.m.) non è conferente, posto che con tale pronuncia si è sostenuto che il contatore destinato a misurare l’effettivo consumo di energia nell’interesse esclusivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’utente (e non già l’energia o il gas) non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un’esigenza generale della collettività. Si è, invece, sostenuto che è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’ energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep.2022 ) Rv. 282543 – 01).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in COGNOME Ro COGNOME in data 1 ottobre 2025 Il Consi COGNOME e e ensore COGNOME
Il Presidepte