Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato a RANDAllO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pron Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28.02.2019 che aveva condannato COGNOME NOME alla p mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 62 2 e 7, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggrav
Avverso tale decisione il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 625 cod.pen., n. 7; mancanza e/o contraddit motivazione; erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’agg cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., non essendo stato adeguatamente contestato né dimo l’energia elettrica sottratta fosse destinata a pubblico servizio. Inoltre, cont maturazione della prescrizione, escludendo che vi sia stata alcuna sospensione dei prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. In relazione al primo motivo, concernente l’applicazione dell’aggravante di cui a 7 cod.pen., va rilevato la Corte territoriale ha deciso in conformità con l’orientame Suprema Corte, secondo cui “in tema di furto, la circostanza aggravante dell’essere i beni sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi ade contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espression riguardino puntualmente, idonee a consentire all’imputato di difendersi” (Cass. Sez. 5 sen . 37142 del 12/6/2024 Rv 287060).
Nel caso di specie, la contestazione ha fatto chiaro ed inequivocabile riferimento a l’imputato si era “impossessato di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottrae erogatore RAGIONE_SOCIALE“, dove l’acronimo RAGIONE_SOCIALE indica chiaramente l’RAGIONE_SOCIALE, preposto all’erogazione del servizio elettrico nazionale.
La Corte di merito ha fornito congrua motivazione nel ritenere sussistente l’ag evidenziando che la natura pubblica del servizio erogato dall’ente gestore deriva dal f servizio sia destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di circostanza che emerge inequivocabilmente dalla contestazione relativa alla sottrazione elettrica per il comune di RAGIONE_SOCIALE.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata secondo cui int circostanza aggravante dell’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico serv
elettrica erogata da un ente esercente il servizio elettrico nazionale (Cass. Sez. 5 sent . 14890 del 14/3/2024 Rv 286291).
3.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione, la censura è manife infondata. Dal verbale di udienza del 30 giugno 2016 emerge chiaramente la sospensi termine prescrizionale per rinvio di udienza al 27 ottobre 2016 per impedimento del difen circostanza, correttamente valutata dalla Corte territoriale, esclude la matur prescrizione alla data di emissione della sentenza.
Infatti, la doppia aggravante accertata (artt.61 n.7 e 625, n. 2, cod. pen.) fa massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseg termine massimo, in presenza di cause interruttive, è nel caso di specie pari a dodici a sicchè, essendo stato il reato consumato il 20/5/2015, computato la predetta sospe prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello (30/12/2024).
Conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizion successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, no la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la consegu giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 co (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Brac 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore