Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35426 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME NOME Manduría il DATA_NASCITA COGNOME NOMENOME NOME a Manduria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale dì Taranto del 12/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sente impugNOME; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declarato inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto con sentenza del 12/03/2025 dichiarava n doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME COGNOME difetto della condizìone di procedibilità, esclusa la circostanza aggravante all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appell Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – ha proposto ricorso per cassazi
affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 625, comma n. 7 cod. pen. Ritiene che la motivazione della sentenza impugNOME sul p dell’esclusione della contestata circostanza aggravante sia errata; che, avendo gli imputati agito su un bene, quale l’energia elettrica, cert destiNOME a pubblico servizio e/o di pubblica utilità, non rilevano le modal cui è avvenuto l’impossessamento; che, dunque, non conta la manomissione de contatore, quanto piuttosto la circostanza che il bene sottratto al l proprietario sia il bene energia elettrica, destiNOME a pubblico servi pubblica utilità; che, del resto, la manomissione del contatore non mu natura del bene oggetto di appropriazione, rilevando non già l’esposizione pubblica fede dell’energia che transita nella rete, quanto la sua desti finale a pubblico servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi de 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al re perseguibilìtà a querela introdotto con cosiddetta riforma Cartabia.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l’aggrav discorso, contestata mediante il richiamo all’art. 625, comma 1, n. 7, cod sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in la condotta addebitata agli odierni ricorrenti si è concretizzat manomissione del contatore dell’energia elettrica destiNOME a servizio pubb In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destiNOME al p servizio di cui tratta l’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quell destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257773 – 01); l’aggravante, dunqu sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un funzionale all’erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 4852 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valen n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizi rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibili ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del s che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse uma materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.).
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene “energia”, così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell’ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugNOME e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per la celebrazione del giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 1° ottobre 2025.