Furto di Energia Elettrica: Quando l’Allaccio Abusivo è Aggravato?
Il furto di energia elettrica tramite allacciamento abusivo alla rete è un reato che presenta diverse complessità giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: la configurabilità dell’aggravante del pubblico servizio anche quando l’allaccio avviene in una proprietà privata e i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni.
Il Caso in Esame
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto di energia elettrica. La condotta illecita consisteva nell’essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica, sottraendo energia. La condanna era stata emessa per furto pluriaggravato, in particolare per aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza di tale aggravante e la mancata applicazione di una causa di non punibilità.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali:
1. Insussistenza dell’aggravante del pubblico servizio: Secondo la difesa, l’aggravante non poteva essere applicata poiché l’allaccio abusivo era avvenuto su terminali collocati all’interno di una proprietà privata. L’argomento era che l’energia, in quel punto, non fosse più esposta alla “pubblica fede”.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non aver riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto che esclude la punizione per reati considerati di minima offensività.
Analisi della Cassazione sul furto di energia elettrica
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e dichiarando il ricorso inammissibile.
L’Aggravante del Pubblico Servizio nel Furto di Energia Elettrica
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza. Per configurare l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a un pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.), ciò che conta non è dove avviene materialmente l’allaccio abusivo, ma la destinazione finale del bene sottratto. L’energia elettrica, anche quando transita in condutture private, rimane destinata a un servizio pubblico essenziale. La condotta illecita distoglie l’energia da tale finalità, integrando pienamente l’aggravante. La Corte ha specificato che la ratio della norma è tutelare la funzionalità del servizio pubblico, che viene compromessa indipendentemente dal luogo fisico del prelievo.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto con una motivazione netta. L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, non è applicabile se la pena minima prevista per il reato (il cosiddetto “minimo edittale”) supera i due anni di reclusione. Nel caso di specie, il furto era contestato con più aggravanti. Questo comporta un minimo edittale di tre anni di reclusione, una soglia superiore a quella fissata dal legislatore. Di conseguenza, l’applicazione di tale causa di non punibilità era preclusa in astratto, senza necessità di valutare nel concreto la gravità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, l’interpretazione teleologica dell’aggravante del pubblico servizio, che mira a proteggere l’interesse collettivo alla corretta erogazione di servizi essenziali come quello elettrico. Sottraendo energia, si danneggia non solo il fornitore, ma la funzionalità stessa del servizio. In secondo luogo, il rigido rispetto dei limiti normativi per l’applicazione di istituti di favore come la non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha evidenziato come la scelta del legislatore di fissare una soglia di pena precisa (due anni) non lasci spazio a interpretazioni discrezionali da parte del giudice quando tale limite viene superato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che il furto di energia elettrica è trattato con particolare rigore dall’ordinamento. Le implicazioni pratiche sono chiare: chiunque si allacci abusivamente alla rete elettrica, anche all’interno della propria abitazione, risponderà del reato di furto aggravato. Inoltre, se il furto è pluriaggravato, non sarà possibile beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, con la conseguenza di subire una condanna penale anche per prelievi di modesta entità. La decisione rafforza la tutela dei servizi pubblici e funge da monito contro una pratica illegale ancora diffusa.
Il furto di energia elettrica tramite allaccio in una proprietà privata è considerato aggravato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’aggravante del pubblico servizio si applica perché ciò che rileva è la destinazione finale dell’energia a un servizio pubblico, non il luogo fisico dell’allacciamento abusivo. La condotta illecita distoglie l’energia dalla sua destinazione pubblica.
Perché nel caso di furto di energia elettrica pluriaggravato non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché il delitto di furto pluriaggravato ha un minimo di pena edittale (tre anni di reclusione) superiore al limite di due anni fissato dalla legge per poter usufruire di tale beneficio. L’applicazione era quindi esclusa a priori.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto i motivi presentati erano manifestamente infondati. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7973 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 01/12/1992
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625 comma n. 2 e 7 cod. pen., seconda aggravante declinata nel senso del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’aggravante del pubblico servizio, è manifestamente infondato in quanto secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il delitto di furto pluriaggravato presenta un minimo edittale (anni tre di reclusione) superiore rispetto a quello di due anni fissato dal legislatore per rendere astrattamente applicabile l’istituto in rassegna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025